E' nulla la clausola del contratto preliminare che obblighi le parti ad indicare in atto, a fini fiscali, il valore catastale dell'immobile, in luogo del corrispettivo effettivamente pattuito. Tale clausola, violando la disciplina dettata dal D.P.R. n. 131/86 in relazione al valore degli immobili (art. 43 e 52 del D.P.R. n. 131/86) è nulla, come disposto dall'art. 62 del D.P.R. n. 131/86. Tuttavia, la nullità della clausola non inficia la validità dell'intero contratto preliminare, sicché il promissario acquirente, che voleva indicare nel definitivo il corrispettivo effettivamente pattuito (violando la clausola), può ottenere la sentenza di adempimento in forma specifica del contratto preliminare (ex art. 2932 c.c.). Infatti, la clausola non può essere considerata "essenziale", se il contraente (che ne pretendeva l'adempimento) non dimostra che, in assenza di essa, il contratto di vendita avrebbe perso la propria originaria utilità.A nulla rileva il fatto che, in caso di inadempimento di tale clausola, fosse stata espressamente prevista la risoluzione del contratto, in quanto la clausola risolutiva espressa non è in grado di rafforzare una pattuizione contraria alla legge, consentendo a chi sia rimasto fedele ad essa di invalidare il contratto, a meno che egli non provi che, in assenza della clausola medesima, il contratto avrebbe perso la propria ragione giustificative ed utilità per le parti.