In caso di collegamento tra contratto di leasing finanziario e contratto di fornitura l’utilizzatore può sollevare l’eccezione di inadempimento in conseguenza dell’inadempimento del fornitore
Corte di Cassazione, Sezione 3 Civile, Sentenza del 29 settembre 2007, n. 20592
Avv. Staff di Guidelegali.it
di Milano, MI
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. DI NANNI Luigi Francesco - Presidente Dott. MASSERA Maurizio - Consigliere Dott. TALEVI Alberto - rel. Consigliere Dott. BISOGNI Giacinto - Consigliere Dott. D'AMICO Paolo - Consigliere ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: MA. Ma. Sa., da considerare domiciliato in ROMA pres
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI NANNI Luigi Francesco - Presidente
Dott. MASSERA Maurizio - Consigliere
Dott. TALEVI Alberto - rel. Consigliere
Dott. BISOGNI Giacinto - Consigliere
Dott. D'AMICO Paolo - Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MA. Ma. Sa., da considerare domiciliato in ROMA presso la CANCELLERIA della CORTE DI CASSAZIONE, difeso dagli avvocati BONO Roberto e D'ANTONIO Franca, con studio in MILANO - FORO BUONAPARTE, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
BA. PO. DI. MI. SOC. COOP.VA A R.L., in persona del presidente legale rappresentante Dott. MA. Ro., elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEGLI SCIPIONI 268 - A, presso lo studio dell'avvocato BOZZI Giuseppe, che la difende, giusta delega in atti;
- controricorrente -
e contro
SE. LE. S.P.A.;
- intimata -
avverso la sentenza n. 2442/03 della Corte d'Appello di MILANO, sezione 3 civile emessa il 29/04/2003,
depositata il 26/08/03; RG. 1005/01;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28/06/07 dal Consigliere Dott. TALEVI Alberto;
udito l'Avvocato BOZZI Giuseppe;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. APICE Umberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nell'impugnata decisione lo svolgimento del processo e' esposto come segue.
"Con sentenza 3 - 2/ 23/3/2000 n. 3784/00 2202 il Tribunale di Milano respingeva l'opposizione proposta da MA.Ma. Sa. al decreto ingiuntivo 19/4/94 n. 17417 con il quale il Presidente dello stesso Tribunale gli aveva intimato di pagare alla ricorrente in via monitoria Se. Le. s.p.a. la somma di lire 8.177.680, per canoni non corrisposti relativi al contratto di leasing dell'autoveicolo ARO 10.1.ID tg. (OMESSO), con interessi convenzionali di mora ed, altresi', di consegnare alla suddetta societa' l'automezzo in questione. Il Tribunale adito rigettava anche la domande riconvenzionali dell'opponente di risoluzione del contratto di leasing per inadempimento della societa' concedente costituito dalla mancata consegna del libretto e carta di circolazione che aveva impedito allo stesso di utilizzare l'automezzo e di risarcimento danni.
Avverso tale sentenza ha proposto appello il soccombente MA. il quale, per i motivi di seguito saranno esaminati, ha chiesto alla Corte di accogliere la sua opposizione al decreto ingiuntivo e le sue domande riconvenzionali.
L'appellata Se. Le. s.p.a, costituitasi anche in questo grado, ha fatto presente di aver ceduto nelle more del giudizio il contratto di leasing dedotto in giudizio alla Bi. Le. s.p.a. in liquidazione che, a sua volta, aveva ceduto il credito di cui al contratto alla Ba. Po. di. Mi. Soc. Coop. a r.l. ed eccepiva il suo difetto di legittimazione processuale passiva, chiedendo in ogni caso la reiezione dell'appello. La Ba. Po. di. Mi. Soc. Coop. a r.l. anch'essa citata dall'appellante, costituitasi a sua volta, ha resistito all'appello, chiedendo l'integrale conferma dell'impugnata sentenza.
La causa, rimessa al Collegio sulle conclusioni delle parti in epigrafe trascritte, e' stata riservata per la decisione all'udienza di discussione del 29/4/2003".
Con sentenza 29.4 - 26.8.2003 la Corte d'Appello di Milano decideva come segue.
"Rigetta l'appello proposto da MA.Ma. Sa. avverso la sentenza del Tribunale di Milano 3-2 / 23/3/2000 n. 3784/00 che conferma. Condanna il suddetto appellante a rimborsare alle due appellate le spese del presente grado che liquida in favore di Se. Le. s.p.a. in euro 900,00, per onorali, euro 770,00, per diritti ed euro 196,76, per spese ed in favore della Ba. Po. di. Mi. Soc. Coop. a r.l. in euro 900,00, per onorati, euro 800,00, per diritti ed euro 243,76, per spese, oltre al rimborso forfettario spese generali previsto dall'articolo 15 T.F. e gli accessori come per legge a favore di entrambe le appellate".
Contro questa decisione ha proposto ricorso per cassazione MA. Ma. Sa..
Ha resistito con controricorso la Ba. Po. di. Mi. soc. coop.va a r.l..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente, con l'unico motivo di ricorso, denuncia "Violazione o falsa applicazione di norme di diritto ex articolo 360 c.p.c., n. 3, con riferimento agli articoli 1375, 1469 bis c.c., e articolo 1579 c.c., " esponendo doglianze che vanno riassunte come segue. L'impossibilita' giuridica di procedere all'immatricolazione del veicolo di seconda mano prescelto dall'attore si risolveva in un vizio occulto della cosa della quale deve essere chiamata a rispondere la Se. Le. S.p.A, anche se le condizioni generali di contratto esoneravano la locatrice da responsabilita' per ogni vizio, anche sopravvenuto, che avesse impedito l'uso del bene. Una simile clausola, era considerata dalla giurisprudenza meno recente come coessenziale alla struttura dell'operazione di leasing, e, quindi valida, ma tale orientamento e' stato confutato dalle recenti sentenze della Corte di Cassazione n. 8222 del 06/06/2002 e n. 10926 del 02/11/1998, evidentemente in conseguenza dell'entrata in vigore della legge n. 259/1993 che ha ratificato la convenzione UNIDROIT sul leasing finanziario internazionale, nonche' della Legge 6 febbraio 1996, n. 52 che ha introdotto l'articolo 1469 bis c.c., intitolato: clausole vessatorie nel contratto tra professionista e consumatore. In realta', la giurisprudenza e la dottrina prevalenti considerano il contratto di leasing, anziche' un contratto di credito, un contratto di scambio, perche' la prestazione del concedente a favore dell'utilizzatore e la controprestazione di questo non si esauriscono nel fare credito e restituirlo, bensi', quantomeno, anche nel dare e ricevere in godimento. La causa del contratto di leasing, infatti, non ha natura solo finanziaria, ma consiste, anche ed essenzialmente, nel mettere a disposizione dell'utilizzatore il bene che ne costituisce oggetto. Dunque all'inadempimento del fornitore deve assegnarsi, rispetto al contratto di leasing, il ruolo di causa di sopravvenuta impossibilita' d'adempiere non dipendente da colpa del concedente ex articolo 1463 c.c.. La conclusione cui e' pervenuta la Corte di Cassazione con la sentenza del 2 novembre 1998 n. 10926 (sopra citata) e' stata cosi' quella di negare validita' alle clausole di inversione del rischio in rapporto all'inadempimento per mancata consegna.
Il ricorso va accolto.
Va infatti confermato il seguente principio di diritto (la cui unica parte rilevante nella fattispecie e' quella riportata in grassetto) : Nell'operazione di leasing finanziario, che non da luogo ad un unico contratto plurilaterale, ma realizza una figura di collegamento negoziale tra contratto di leasing e contratto di fornitura, se il concedente imputa all'utilizzatore l'inadempimento costituito dalla sospensione del pagamento dei canoni e su questa base chiede la risoluzione del contratto e il risarcimento del danno nell'ammontare convenzionalmente predeterminato e se l'utilizzatore eccepisce l'inadempimento del fornitore all'obbligazione di consegna e chiede percio' il rigetto della domanda, l'accoglimento dell'eccezione, che deve avvenire sulla base dell'articolo 1463 c.c., non puo' trovare ostacolo nel fatto che il contratto di leasing contenga una clausola che riversi sull'utilizzatore il rischio della mancata consegna, dovendosi ritenere invalide siffatte clausole. Peraltro, se l'utilizzatore accetta di sottoscrivere senza riserve il verbale di consegna pure a fronte di una consegna incompleta da parte del fornitore (invece di rifiutare la prestazione e far constatare il rifiuto nel relativo verbale), egli pone il concedente nelle condizioni di dover adempiere la propria obbligazione verso il fornitore, ma non gli puo' essere allora consentito di opporre al concedente che la consegna non e' stata completa ne' di fondare su cio' il diritto di sospendere il pagamento dei canoni. (Cass. Sentenza n. 10926 del 02/11/1998; v. anche nello stesso senso Cass. Sentenza n. 11669 del 19/11/1998; Cass. Sentenza n. 10032 del 25/05/2004; Cass. Sentenza n. 14786 del 02/08/2004).
La decisione impugnata non ha applicato detto principio di diritto ma uno diverso (accolto dalla precedente giurisprudenza).
Detta sentenza va pertanto cassata; e la causa va rinviata alla Corte di Appello di Milano in diversa composizione.
A detto Giudice del rinvio va rimessa anche la decisione in ordine alla spese del giudizio di cassazione.
Va precisato che il controricorso e' inammissibile in quanto risulta notificato (presso la Cancelleria della Corte di Cassazione) personalmente al "...sig. MA. Sa. ..." (cfr. Cass. Sentenza n. 17404/02; e Cass. 6822/03). Detta inammissibilita' non ha peraltro comportato l'impossibilita' giuridica di partecipare alla discussione sulla base della procura in atti (cfr. per una ipotesi assimilabile Cass. n. 11275 del 27/05/2005); come in concreto e' avvenuto: infatti a detta discussione ha partecipato il difensore della parte controricorrente.
P.Q.M.
La Corte:
Accoglie il ricorso; cassa l'impugnata sentenza e rinvia, anche per la decisione sulle spese, alla Corte di Appello di Milano in diversa composizione.
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