La regola generale secondo la quale il termine concesso al debitore con la diffida ad adempiere, cui è strumentalmente collegata la risoluzione di diritto di un contratto, non può essere inferiore a quindici giorni, non è assoluta, potendosi assegnare, a norma dell'art. 1454, co. 2 c.c., un termine inferiore ritenuto congruo per la natura del contratto e per gli usi. Cassazione civile , sez. II, sentenza 06.11.2012 n° 19105