La convalida tacita del contratto di cui all'art. 1444 cod. civ., comma 2, non è integrata dalla mera richiesta, formulata dalla parte che avrebbe titolo a domandare l'annullamento, di eliminazione della situazione costituente l'oggetto del vizio del suo consenso (nel caso in esame: errore essenziale e riconoscibile sulla libertà da vincoli dell'immobile locato, invece assoggettato ad espropriazione forzata in fattispecie nella quale il conduttore non avrebbe potuto opporre la locazione all'eventuale aggiudicatario). E’ questo il principio di diritto affermato nella sentenza del 26 ottobre 2012 n. 18502 in materia di locazione di immobile soggetto ad espropriazione. (da altalex. it; alessandro ferretti)