La parte non inadempiente, in ambito di caparra confirmatoria, che ha agito ai fini della esecuzione in forma specifica del contratto preliminare ha la facoltà di modificare in modo legittimo la propria pretesa invocando il recesso. Il casus decisus concerneva una promittente venditrice di un preliminare di vendita di terreni che aveva convenuto in giudizio l’acquirente inadempiente. Con tale atto chiedeva l’esecuzione in forma specifica dell’obbligo di concludere il contratto, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 2932 c.c. In corso di causa la parte venditrice modificava la propria richiesta invocando la facoltà di recesso, tenendo sempre in considerazione l’inadempimento di controparte. Il recesso rappresenta un diritto della parte che sopravvive alla domanda di adempimento; la modifica della domanda non produce alterazioni sostanziali dei fatti costitutivi dell’inadempimento. Entrambe le domande sono giustificate dal rifiuto del promissario acquirente di stipulare il contratto definitivo.