Nella vendita in conto visione l'acquirente, se entro un anno non riesce a rivendere la merce ricevuta, è tenuto a riconsegnarla o a pagarne il prezzo (art 6 DPR 633/72). Se però essa perisce, l'art. 1557 c.c. prevede che “chi ha ricevuto le cose non è liberato dall’obbligo di pagarne il prezzo, se la restituzione di esse nella loro integrità è divenuta impossibile per causa a lui non imputabile).