Poiché la nullità del contratto in frode ai terzi - al contrario della nullità del negozio in frode alla Legge (art. 1344 c.c.) - non è sanzionata in via generale dall'ordinamento, ma solo in particolari situazioni, l'atto dell'usufruttuario, idoneo a pregiudicare i diritti del nudo proprietario, può essere annullato solo se compreso nella previsione degli artt. 999, il quale, disciplinando la locazione stipulata dall'usufruttuario, non prevede un'azione di nullità del contratto per frode al nudo proprietario, o dall'art. 1015 c.c.