Nei trasporti assunti cumulativamente da più vettori successivi con un unico contratto, essi rispondono in solido per l’esecuzione del contratto dal luogo originario di partenza fino al luogo di destinazione, salva la facoltà per il vettore chiamato a rispondere di un fatto non proprio di agire in regresso nei confronti degli altri vettori, singolarmente o cumulativamente. (*) Riferimenti normativi: artt. 1510, co. 2, 1692-1693 e 1700-1701 c.c.