Vendita con trasporto: responsabilità del venditore-mittente e del vettore Tribunale Lamezia Terme, sentenza 07.12.2012
Tribunale Lamezia Terme, sentenza 07.12.2012
Avv. Angelo Forte
di Modugno, BA
Letto 899 volte dal 16/03/2013
Nei trasporti assunti cumulativamente da più vettori successivi con un unico contratto, essi rispondono in solido per l’esecuzione del contratto dal luogo originario di partenza fino al luogo di destinazione, salva la facoltà per il vettore chiamato a rispondere di un fatto non proprio di agire in regresso nei confronti degli altri vettori, singolarmente o cumulativamente. (*) Riferimenti normativi: artt. 1510, co. 2, 1692-1693 e 1700-1701 c.c.
Tribunale di Lamezia Terme
Sentenza 7 dicembre 2012
(est. G. Ianni)
PREMESSO IN FATTO
La P s.r.l., in persona del legale rappresentante pro-tempore, ha introdotto il presente giudizio esponendo:
- che la PP Depositi – … & c. s.a.s. (di seguito PP s.a.s.), in forza di contratto concluso nel novembre 2001 con la ditta A del geom. M di Lamezia Terme, si era obbligata a trasportare in favore di essa P s.r.l. 25 porte antincendio “… ..”, complete di accessori, dalla località .. di Castrovillari (sede del produttore E s.r.l.) al cantiere di Favaro Veneto (VE), allestito dalla società odierna attrice nell’ambito di contratto di appalto intervenuto con altra impresa;
- che il carico era stato consegnato al vettore (la PP s.a.s.) in data 3 dicembre 2001 e il vettore lo aveva accettato senza riserve;
- che in data 8 gennaio 2002 il carico era pervenuto presso il cantiere di Favaro Veneto trasportato dalla AF s.p.a. (di seguito F), subvettore di PP s.a.s., ma era stato rifiutato dalla destinataria in quanto gravemente danneggiato, sia nell’involucro che nel contenuto;
- che il 14 gennaio 2002 solo una minima parte della merce, rimasta integra, era stata consegnata al destinatario (sostanzialmente due porte antincendio e gli accessori), mentre la restante parte del carico veniva riconsegnata dalla F alla E, la quale, constatati i danni, aveva riparato la merce e provveduto alla nuova spedizione in favore di P;
- che la merce riparata era pervenuta alla P nella seconda metà del febbraio 2002;
- che ciò aveva arrecato un pregiudizio alla destinataria, in quanto il ritardo nel montaggio delle porte aveva fatto slittare tutti i pagamenti programmati nell’ambito del contratto di appalto;
tanto premesso, la società attrice ha chiesto accertarsi l’inadempimento del vettore PP s.a.s. e del subvettore F s.p.a. agli obblighi rispettivamente assunti verso il destinatario del carico e condannarsi queste ultime al risarcimento del danno ex art. 1693 c.c.. Ha chiesto, altresì, accertarsi la responsabilità di E, quale società venditrice, per violazione dell’obbligo di custodia della cosa fino alla consegna, da intendersi quale arrivo a destinazione della merce venduta; in subordine, ha chiesto che il costo della riparazione della merce, addebitato da E, fosse posto a carico dei soggetti autori del trasporto, quale voce dell’invocato diritto al risarcimento del danno.
Alla domanda hanno resistito la PP s.a.s. e la F s.p.a., precisando, in punto di fatto, che la merce consegnata da E era stata trasportata ad opera della PP da Castrovillari (sede della venditrice) fino a Pianopoli (sede del vettore) e qui era stata consegnata alla AS s.a.s. che, nel caso di specie, agiva come subvettore di F s.p.a. e che avrebbe dovuto consegnare a quest’ultima il carico curandone il trasporto da Pianopoli fino a Bari (sede della F). Poiché, pertanto, la AS s.a.s. aveva accettato la merce senza riserve e, per contro, la F sulla ricevuta di carico del 19 dicembre 2001 aveva annotato un “imballo rovinato” e “merce molto danneggiata”, doveva presumersi che i danni si erano verificati nella tratta curata dalla AS s.a.s., nei cui confronti le convenute hanno chiesto e ottenuto l’integrazione del contraddittorio.
La AS s.a.s., costituitasi, ha eccepito, in via preliminare, la prescrizione dei diritti vantati nei suoi confronti dalle convenute, ai sensi dell’art. 2951, comma 1, c.c. che fissa in un anno la prescrizione dei diritti nascenti dal contratto di trasporto. Nel merito, la terza chiamata ha, comunque, escluso la propria responsabilità in ordine ai danni lamentati dalla P, dovendosi gli stessi ascrivere all’inadeguatezza dell’imballo curato da E ed ha fatto rilevare come, in forza del combinato disposto degli artt. 50 l. 298/1974 e 1 l. 450/1985, in difetto di diversa pattuizione in forma scritta, il risarcimento, in relazione al tipo di trasporto in oggetto, non poteva eccedere la soglia di euro 6,20 per ogni kg di merce perduta. All’udienza di prima comparizione del 15 ottobre 2003 la società attrice ha dichiarato di estendere la domanda introduttiva anche alla terza chiamata AS s.a.s.
Non si è, invece, costituita la E s.r.l., benché ritualmente evocata.
RITENUTO IN DIRITTO
1. Sui rapporti negoziali intervenuti tra le parti e sull’an della domanda attorea.
Preliminare, ai fini della delibazione sulle domande attoree, è una ricostruzione dei rapporti negoziali intervenuti tra le parti.
Dalla documentazione versata in atti risulta che:
a) Con proposta di commissione del 12 ottobre 2001 la P s.r.l. ha ordinato alla E s.r.l., per il tramite della ditta “A” di Lamezia Terme delle porte di ingresso (di cui non è precisato il numero) modello … 30 con accessori, al prezzo di lire 785.000 oltre IVA. Nel predetto documento si legge, per quanto qui rileva, che la merce avrebbe dovuto essere consegnata presso il cantiere della P s.r.l. in Favaro Veneto (VE) e che il trasporto sarebbe stato curato dalla venditrice. Si legge, altresì, che la consegna avrebbe dovuto avvenire entro il 20 novembre 2001;
b) In data 3 dicembre 2001 la E ha consegnato alla PP s.a.s. 25 porte .. 30 (riferite proprio all’ordine del 12 ottobre 2001) affinché venissero consegnate alla P s.r.l. presso il cantiere di Favaro Veneto (cfr. ddt n. 63 del 3 dicembre 2001 indicato quale allegato 2 da parte attrice);
c) La PP, a sua volta, risulta essersi avvalsa, per la consegna alla P, dei servizi della F s.p.a., cui la merce è stata consegnata, incontestamente, per il tramite della AS s.a.s.. In particolare, dalla documentazione prodotta dalle convenute, risulta che al momento della consegna alla F s.p.a. da parte della AS, in data 20 dicembre 2001, la merce risultava con imballo rovinato e contenuto parzialmente distrutto (cfr. c.d. borderò n. 335 del 19 dicembre 2001). La P produce, invece, documento a firma della F s.p.a. in cui quest’ultima dichiara di aver ricevuto la merce dalla PP s.a.s. accettandola senza alcuna riserva il 21 dicembre 2001 (cfr. allegato 3 parte attrice);
d) La AS, secondo le allegazioni della PP, risulta aver accettato senza riserve la merce consegnata; ciò, oltre a non essere stato contestato specificamente dalla medesima AS, è stato confermato dal teste G, magazziniere della PP s.a.s.;
e) Incontestato è anche il fatto che alla P s.r.l., in data 8 gennaio 2002, siano state consegnate solo 2 porte, mentre la restante merce è stata respinta perché danneggiata e poi inoltrata dalla PP s.a.s. alla E per la riparazione. La E ha provveduto alla riparazione domandando alla P s.r.l. un corrispettivo di euro 3.280,00 oltre IVA (cfr. in particolare fattura del 28 febbraio 2002 prodotta da parte attrice) e la consegna di tali beni è avvenuta in data 1 febbraio 2002.
Orbene, nella vicenda portata all’attenzione del Tribunale è possibile individuare una pluralità di rapporti giuridici distinti. Da un lato, infatti, vi è la compravendita intervenuta tra E e P s.r.l. per il tramite dell’agente A (invero, in una delle lettere prodotte da parte attrice, afferenti alla corrispondenza ante causam intercorsa tra le parti, la E contesta la legittimazione della A ad agire per suo conto: non essendosi, tuttavia, la predetta società costituita in giudizio e non avendo ritualmente sollevato la relativa eccezione, non rilevabile d’ufficio in quanto riguardante la titolarità sostanziale del rapporto dedotto in lite, la questione non viene presa in esame in questa sede). Tale vendita postulava l’assunzione, da parte del venditore, dell’onere di consegnare i beni al compratore: appare, pertanto, applicabile la disciplina di cui all’art. 1510, comma 2, c.c., secondo cui salvo patto o uso contrario (di cui non è stata dimostrata la sussistenza nel caso di specie), il venditore si libera dall’obbligo della consegna rimettendo la cosa al vettore o allo spedizioniere. La norma ha, quindi, l’effetto di trasferire in capo al compratore il rischio del perimento della merce e di far acquistare a quest’ultimo la qualità di proprietario della cosa sin dal momento della consegna da parte del venditore al vettore (Cass. 30 settembre 2007, n. 18514). Al contratto di compravendita si associano, poi, quelli di trasporto e subtrasporto intervenuti, rispettivamente, tra E e PP s.a.s.; tra PP s.a.s. e F s.p.a.; tra PP e AS s.a.s.. Peraltro, secondo l’orientamento fatto proprio dalla più recente giurisprudenza di legittimità (Cass. 17 gennaio 2012, n. 553) nella vendita con spedizione disciplinata dall'art. 1510, comma secondo, cod. civ., il contratto di trasporto concluso tra venditore-mittente e vettore, pur essendo collegato da un nesso di strumentalità con il contratto di compravendita concluso tra venditore-mittente ed acquirente-destinatario, conserva la sua autonomia ed è, pertanto, soggetto alla disciplina dettata dagli artt. 1683 ss. cod. civ., con la conseguenza che il venditore-mittente, anche dopo la rimessione delle cose al vettore, conserva la titolarità dei diritti nascenti dal contratto di trasporto - ivi compreso quello al risarcimento del danno da inadempimento - fino al momento in cui, arrivate le merci a destinazione (o scaduto il termine entro il quel esse sarebbero dovute arrivare), il destinatario non ne richieda la riconsegna al vettore, ex art. 1689, comma primo cod. civ.. Essendo, pertanto, avvenuta nel caso di specie, incontestatamente, la riconsegna delle merci danneggiate al vettore, non vi è dubbio circa la legittimazione della P s.r.l. ad esercitare le azioni risarcitorie nei confronti dei vettori per la perdita o l’avaria delle merci trasportate.
Bisogna, pertanto, distinguere separatamente i due inadempimenti dedotti dalla società attrice: nei confronti della E, infatti, la P può unicamente far valere l’inadempimento agli obblighi assunti con il contratto di vendita, ossia, segnatamente, il ritardo nella consegna della merce, che avrebbe dovuto avvenire entro il 20 novembre 2001 (mentre la merce alla P s.a.s. risulta consegnata il 3 dicembre 2001); nei confronti dei vettori e subvettori può, invece, far valere la responsabilità di cui all’art. 1693 c.c. secondo cui “il vettore è responsabile della perdita e dell’avaria delle cose consegnategli per il trasporto dal momento in cui le riceve a quello in cui le riconsegna al destinatario, se non prova che la perdita o l’avaria è derivata da caso fortuito, dalla natura o dai vizi delle cose stesse o del loro imballaggio o dal fatto del mittente o da quello destinatario”.
Procedendo con ordine – e partendo dall’accertamento dell’inadempimento della E – occorre osservare che dalla lettura dell’atto introduttivo del giudizio si evince chiaramente come la causa petendi della domanda che la P rivolge alla E non è l’inadempimento al contratto di vendita e, quindi, il risarcimento del danno che la ritardata consegna ha generato, bensì una responsabilità da cosa in custodia, con connesso rischio per la perdita della merce, che avrebbe continuato a far capo alla venditrice in forza della mora ex reconseguente al mancato rispetto del termine pattuito, ex art. 1219 comma 2 n. 3 c.c. in combinato disposto con l’art. 1221 c.c. (secondo cui “il debitore che è in mora non è liberato per la sopravvenuta impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile, se non prova che l’oggetto della prestazione sarebbe ugualmente perito presso il creditore”). Tale prospettiva giuridica è, tuttavia, errata, in quanto, per come già esposto, la consegna al vettore, salvo patto contrario, libera il venditore dai rischi afferenti la perdita o l’avaria della merce, da quel momento addossato al compratore; irrilevante, da questo punto di vista, che la consegna sia avvenuta in ritardo rispetto alle pattuizioni tra le parti, trattandosi di profili autonomi di responsabilità, destinati a non intersecarsi l’uno con l’altro (il compratore, in altri termini, ben avrebbe potuto far valere l’inadempimento del venditore agli obblighi assunti, ma non può agire verso quest’ultimo per la perdita o l’avaria della merce una volta avvenuta la consegna al vettore, derogando la disciplina speciale di cui all’art. 1510, comma 2, c.c. a quella generale di cui all’art. 1221 c.c.). Né è possibile, per questo giudice, riqualificare la domanda della P s.r.l. nei confronti della E, non potendo il principio del iura novit curia estendersi fino al punto di superare le allegazioni delle parti.
Discorso differente deve essere fatto per l’azione ex art. 1692 c.c., certamente ammissibile nei confronti dei vettori e subvettori che hanno curato il trasporto della merce giunta a destinazione danneggiata. Invero, la P ha invocato la responsabilità solidale dei diversi vettori (inclusa la terza chiamata AS s.a.s. verso cui ha esteso la domanda); la F s.p.a. e la PP s.a.s. hanno contestato tale prospettiva, affermando che tra vettore e subvettore non esiste responsabilità solidale nei confronti del destinatario della merce. Invero, ai sensi dell’art. 1700 c.c. “nei trasporti che sono assunti cumulativamente da più vettori successivi con un unico contratto i vettori rispondono in solido per l’esecuzione del contratto dal luogo originario di partenza fino al luogo di destinazione”, salva la facoltà per il vettore chiamato a rispondere di un fatto non proprio di agire in regresso nei confronti degli altri vettori, singolarmente o cumulativamente. Nel caso di specie, tuttavia, non si verte in materia di trasporto cumulativo (quale contratto unitario attraverso il quale più vettori successivi assumono l’esecuzione del contratto dal luogo originario di partenza al luogo di destinazione), bensì di contratto di trasporto tra due soggetti (E e PP s.a.s.) cui si sono affiancati contratti di subtrasporto conclusi dal vettore per l’adempimento della prestazione: ipotesi, quest’ultima, che non postula la responsabilità solidale dei diversi vettori (Cass. 28 settembre 2009, n. 20756; Cass. 10 gennaio 2008, n. 245). Resta ferma, in ogni caso, la legittimazione del destinatario, quale terzo beneficiario anche del contratto di subtrasporto, di esercitare, nei confronti del subvettore, dal momento indicato nell'art. 1689 cod. civ., i diritti che gli competano, ivi compreso quello di richiedere il risarcimento del danno per perdita o avaria delle cose trasportate (art. 1693 cod. civ.): cfr. Cass. 21 ottobre 1991, n. 11108.
Ciò posto, le risultanze istruttorie del giudizio portano a ritenere che il deterioramento della merce consegnata dalla E sia da ascrivere alla AS s.a.s. Ai sensi, infatti, dell’art. 1701 c.c. i vettori successivi (come, evidentemente, i subvettori) hanno il diritto di far dichiarare, nella lettera di vettura o in atto separato, lo stato delle cose da trasportare al momento in cui sono loro consegnate, dovendosi altrimenti presumere che le cose stesse siano conformi alla lettera di vettura. Nel caso di specie, i testi escussi hanno confermato che la merce era integra e correttamente imballata nel momento in cui è stata consegnata alla AS; è arrivata, invece, deteriorata al momento della consegna alla F, per come attestato da quest’ultima nel c.d. borderò.
La AS, invero, non contesta il fatto obiettivo della consegna di merce danneggiata alla F, ma allega due fattispecie estintive, rappresentate l’una dall’intervenuta prescrizione, nei suoi confronti, dei diritti nascenti dal contratto di trasporto, ex art. 2951 c.c., l’altra dalla riconducibilità dei danni a vizi dell’imballaggio.
Entrambe le eccezioni non colgono nel segno.
Sotto il primo profilo, infatti, occorre osservare che la domanda presa in considerazione in questa sede non è il regresso delle convenute nei confronti delle terze chiamate (che avrebbe potuto avere luogo, per come detto, solo in presenza di un contratto di trasporto unico e cumulativo) bensì un’azione risarcitoria diretta del destinatario, quale soggetto estraneo al subcontratto intervenuto tra PP e AS s.a.s. (benché legittimato all’azione contrattuale). Ne consegue che, iniziando la prescrizione a correre solo nel momento in cui il titolare del diritto è in condizione di poterlo esercitare, non essendovi elementi istruttori che facciano presumere la conoscenza del subtrasporto da parte di P s.r.l. (tant’è che la stessa non ha inizialmente evocato in giudizio la predetta società), deve presumersi che la prescrizione sia cominciata a decorrere con il deposito delle comparse di costituzione della F e della PP (7-11 febbraio 2003), con conseguente piena tempestività della richiesta dell’attrice, formalizzata all’udienza di prima comparizione del 15 ottobre 2003.
Anche sotto il secondo profilo l’eccezione non appare fondata, sia perché non vi è prova delle allegazioni della parte (come sarebbe stato suo onere per andare esente da responsabilità), sia perché il difetto genetico dell’imballaggio avrebbe avuto modo di palesarsi sin dal trasporto da Castrovillari (sede della E) e Pianopoli (sede della PP) e durante la custodia presso i locali della PP, quale circostanza esclusa dai testi escussi.
La domanda della P s.r.l. può trovare accoglimento, pertanto, in punto di an debeatur, nei confronti della sola AS s.a.s.
2. Sul quantum debeatur.
Parte attrice ha chiesto il risarcimento tanto del danno emergente, quanto del lucro cessante conseguente ai fatti descritti nell’atto introduttivo, invocando il ristoro sia dei costi necessari per la riparazione delle merci danneggiate, sia dei maggiori oneri connessi al ritardo con cui il montaggio delle porte ordinate è avvenuto nell’ambito del rapporto di appalto con la A s.r.l., frutto di contestazioni da parte della committente e dilazioni nel versamento del corrispettivo.
Solo la prima posta risarcitoria può essere, tuttavia, esaminata in questa sede: l’art. 1696 c.c., infatti, in deroga alla disciplina generale di cui all’art. 1696 c.c., circoscrive il danno emergente in caso di perdita o avaria delle cose trasportate al solo prezzo corrente delle cose trasportate nel luogo e nel tempo della riconsegna. Ciò non esclude, evidentemente, la possibilità di invocare anche il diritto al risarcimento del lucro cessante, ma occorre che il mancato guadagno sia conseguenza diretta e immediata degli obblighi gravanti sul vettore: nel caso di specie, per come visto, il ritardo nella consegna, frutto dei maggiori costi allegati dall’attrice, è da ascrivere alla E, non ai vettori incaricati del trasporto e nessuna prova vi è dell’incidenza causale sui pagamenti della committente dei pochi giorni occorsi per la mera riparazione delle porte.
La AS, invero, ha invocato un’ulteriore limitazione dei propri oneri risarcitori, affermando che in forza del combinato disposto degli artt. 50 l. 298/1974 e 1 l. 450/1985, in difetto di diversa pattuizione in forma scritta, il risarcimento, in relazione al tipo di trasporto in oggetto, non piò eccedere la soglia di euro 6,20 per ogni kg di merce perduta. Come chiarito, tuttavia, anche di recente dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. 15 aprile 2011, n. 8732) la limitazione della responsabilità risarcitoria dell'autotrasportatore ai sensi dell'art. 1 della legge 22 agosto 1985, n. 450, in deroga all'art. 1696 cod. civ., costituisce una vera e propria eccezione, che richiede l'allegazione e la prova, a carico della parte interessata, di determinati presupposti di fatto (iscrizione del vettore nell'albo nazionale degli autotrasportatori, individuazione delle tariffe che regolano il trasporto, minore entità del danno così liquidato rispetto a quello effettivamente cagionato), neppure allegati, nel caso di specie, dalla parte onerata.
Poiché, pertanto, le porte danneggiate risultano riparate e riconsegnate al destinatario, al fine di evitare indebite locupletazioni n favore della società attrice, l’obbligo risarcitorio della AS s.a.s. va circoscritto ai costi necessari per la riparazione pari ad euro 3.936,00 IVA inclusa. Su tale somma, trattandosi di credito di valore, decorreranno tanto la rivalutazione monetaria dal dicembre 2001 alla data di deposito della presente sentenza, quanto gli interessi sulla somma annualmente rivalutata nel medesimo arco temporale (e oltre interessi legali dalla data di deposito della sentenza all’effettivo soddisfo).
Resta assorbita ogni diversa questione.
3. Sulle spese e competenze di lite.
Stante la complessità delle questioni trattate e la difficile conoscibilità a priori delle ragioni delle parti, sussistono giusti motivi per la compensazione integrale tra le parti delle spese e competenze di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, sezione unica civile, nella persona del giudice monocratico dott.ssa Giusi Ianni, definitivamente pronunciando sulla domanda …. disattesa ogni altra istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1. Accoglie la domanda attorea nei confronti della sola AS s.a.s., in persona del legale rappresentante pro-tempore, ex art. 1692 c.c.;
2. Per l’effetto, condanna la AS s.a.s., in persona del legale rappresentante pro-tempore, al risarcimento del danno in favore della società attrice, mediante corresponsione della somma di euro 3.936,00, oltre rivalutazione monetaria e interessi da computarsi come indicato in parte motiva;
3. Rigetta le ulteriori domande;
4. Dichiara compensate tra tutte le parti le spese e competenze di lite;
5. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Lamezia Terme, 7 dicembre 2012.
Il giudice
dott.ssa Giusi Ianni
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