" l’esecuzione da parte della venditrice di lavori di riparazione aveva resto superflua la denuncia comportando, da parte della concessionaria venditrice, un’implicita rinuncia a far valere la relativa eccezione di decadenza ex art. 1495 cod. civ. e, nel contempo quell’esecuzione determinava (ciò che determina la denuncia dei vizi del bene, cioè), l’interruzione del termine annuale di cui all’art. 1495 cc. Sostanziandosi in un riconoscimento del debito. "