La Corte di Cassazione ha stabilito che, nel caso in cui l'assegnatario dell'alloggio popolare dovesse cadere dalle scale buie dello stabile, sarebbe l'ente proprietario dello stesso a doverlo risacire. Con sentenza 16422/11, i giudici hanno stabilito che, malgrado il contratto di locazione comporti il trasferimento al conduttore dell'uso e del godimento sia della singola unità immobiliare che dei servizi accessori e delle parti comuni della struttura, ciò non esclude i poteri di controllo, di vigilanza e di custodia spettanti al proprietario-locatore e quindi il locatore ha l'obbligo di effettuare un'attenta vigilanza sullo stato di conservazione delle strutture edilizie e sull'efficienza degli impianti