La fattispecie è quella di due sorelle quarantenni che hanno vissuto con la sola madre perché il padre si è sempre rifiutato di riconoscerle. Le due sorellenon hanno avuto una vita facile: tossicodipendenti, hanno scontato pene detentive e infine hanno iniziato un percorso di recupero presso una comunità. Agiscono in giudizio per far dichiarare la paternità naturale. Inoltre, chiedono il rimborso delle somme dovute per il loro mantenimento fino alla domanda giudiziale, l’emissione di un assegno alimentare mensile stante lo stato di bisogno; il risarcimento del danno morale subito a causa della sofferenza derivante dalla privazione e dal sostegno della figura paterna. Le prime due richieste non sono state accolte dal tribunale. Le due figlie non erano legittimate a chiedere iure proprio il rimborso delle spese sostenute per il loro mantenimento. Unico soggetto legittimato sarebbe stata la madre, che ha provveduto anche per la parte del padre. Anche per gli alimenti, accertata la mancanza di uno stato di bisogno, dovuta all’esistenza della capacità lavorativa e di produzione di reddito seppur minima, la domanda è stata respinta. Importante, invece, la presa di posizione con riguardo al riconoscimento di un danno non patrimoniale qualificato come “danno morale”, causato dal comportamento dell’uomo che si è rifiutato di riconoscere le figlie e di provvedere a loro. Con richiamo alla sentenza 11 novembre 2008, n. 26972 della Cassazione, resa a sezioni unite, si ammette la risarcibilità di un “danno non patrimoniale” come conseguenza di una condotta - anche non reato – che ha compromesso uno dei diritti della persona direttamente tutelati dalla Costituzione. A tre condizioni: 1) interesse leso di rilevanza costituzionale; 2) lesione dell’interesse grave e non minimamente tollerabile; 3) danno non futile. Anche in presenza di una violazione di diritti di rango costituzionale, il danno deve comunque essere provato, ma a tal fine è ammessa anche la prova per presunzioni. I Giudici romani hanno dunque affermato che “secondo il comune sentire, l'assenza di un genitore nella vita del figlio genera indubbiamente molteplici ripercussioni ne­gative nella vita di quest'ultimo, tra cui scompensi affettivi e la privazione di sostegno psicologico e di guida, oltre ad inevitabili ricadute nella stessa della vita di relazione”.