“ L'istituzione da parte dei Comuni, previa deliberazione della Giunta, di aree di sosta a pagamento ai sensi dell'art. 7, primo comma, lettera f), d. lgs. 30 aprile 1992 n. 285 (codice della strada), non comporta l'assunzione dell'obbligo del gestore di custodire i veicoli su di esse parcheggiati se l’avviso "parcheggio incustodito" è esposto in modo adeguatamente percepibile prima della conclusione del contratto (artt. 1326, primo comma, e 1327 cod. civ.) perché l’esclusione della custodia attiene all'oggetto dell'offerta al pubblico (art. 1336 cod. civ.), e l’univoca qualificazione contrattuale del servizio, reso per finalità di pubblico interesse, normativamente disciplinate, non consente il ricorso al sussidiario criterio della buona fede, ovvero al principio della tutela dell'affidamento incolpevole sulle modalità di offerta del servizio (quali ad esempio l'adozione di recinzioni, di speciali modalità di accesso ed uscita, dispositivi o personale di controllo), per costituire l’obbligo della custodia, potendo queste costituire organizzazione della sosta” Con la sentenza in epigrafe la Suprema Corte ha stabilito che i Comuni non sono tenuti al risarcimento del danno per furto o danneggiamento di veicoli parcheggiati in aree adibite zone di sosta a pagamento istituite ai sensi della L. 122/89 e D.L. 285/92, trattandosi di aree edificate e destinate ad uso parcheggio per ovviare ad esigenze pubblicistiche di decongestione del traffico locale. La Corte di Cassazione ha pertanto qualificato ex lege il contratto di parcheggio: contratto di deposito atipico senza custodia.