La clausola di pagamento degli interessi di mora dovuti in caso di ritardo nel versamento delle rate contenuta in un contratto di prestito al consumo va qualificata come clausola penale e deve ritenersi abusiva ed inefficace in quanto presuntivamente vessatoria, a meno che il professionista non riesca a fornire la prova che essa è stata oggetto di specifica trattativa con il cliente consumatore. Sono queste le conclusioni formulate dal Tribunale di Tribunale di Cremona al termine di una controversia avente ad oggetto l'opposizione promossa contro il decreto ingiuntivo azionato da una società finanziaria