Nullità delle clausole vessatorie
Tribunale Reggio Emilia, ordinanza 30.10.2014
Avv. Angelo Forte
di Modugno, BA
Letto 272 volte dal 14/12/2014
non può essere revocata in dubbio la natura traslativa del leasing oggetto di causa, atteso che il contratto stipulato dalle parti prevedeva, dopo il pagamento dell’ultimo canone locatizio, l’automatico acquisto della proprietà da parte dell’utilizzatore senza il pagamento di alcun prezzo per il riscatto, ciò che comprova come i canoni fossero in parte destinati a compensare il godimento ed in parte destinati a pagare il prezzo di riscatto. Pertanto, correttamente parte attrice richiede la restituzione dei canoni versati, con detrazione del giusto prezzo spettante per il godimento (cfr. art. 1526 c.c. ed art. 72 quater L.F.).
Ordinanza 30 ottobre 2014
Il Tribunale di Reggio Emilia
Il Giudice, a scioglimento della riserva assunta all’odierna udienza sul presente ricorso exart. 702 bis c.p.c.
- rilevato che, promuovendo la presente controversia, il Fallimento Cerfine s.r.l. espone che, allorquando la società era in bonis, ha stipulato un contratto di leasing con la Banca Italease relativamente a sei essiccatoi statici monoblocco; che in relazione a tale contratto ha pagato, a titolo di canoni, la somma di € 82.672,62, pari all’86% dei canoni complessivamente stabiliti per € 96.367,62; che a seguito del mancato pagamento di alcuni canoni, Banca Italease ha risolto il contratto di leasing, ed il 14/5/2009 è rientrata in possesso dei beni. Sulla base di tale narrativa, il Fallimento Cerfine evoca in giudizio la Banca Italease, e, sul presupposto della natura traslativa del leasing e quindi dell’applicazione analogica dell’articolo 1526 c.c., chiede la restituzione dei canoni versati, con deduzione dell’equo compenso per l’uso degli essicatoi.
Costituendosi in giudizio, resiste Banca Italease, eccependo in rito l’incompetenza territoriale per essere esclusivamente competente il Tribunale di Milano, così come indicato dall’articolo 19 delle condizioni generali di contratto espressamente approvate per iscritto; nel merito l’infondatezza della domanda, per essere i canoni pagati, tenuto conto del periodo di utilizzo dei beni e del valore residuo dopo la restituzione, corrispondenti all’equo compenso spettante.
La causa è istruita con una CTU affidata al perito industriale Paolo Oliva;
- ritenuto che, è infondata l’eccezione di incompetenza territoriale formulata dalla difesa di parte convenuta.
Infatti, è ben vero che la competenza territoriale esclusiva del Tribunale di Milano è prevista dall’articolo 19 delle condizioni generali di contratto pattuite tra le parti, espressamente sottoscritte ex articolo 1341 c.c.
Tuttavia, è altrettanto vero che tutte e ciascuna delle diciotto clausole delle condizioni generali di contratto, comprese anche quelle non vessatorie, sono richiamate nel modulo unilateralmente predisposto dalla Banca per la specifica approvazione per iscritto.
Tanto basta a far ritenere inefficace l’approvazione, poiché un’approvazione di tutte le clausole del contratto, comprese anche quelle non vessatorie, integra un riferimento generico che priva l’approvazione della specificità e della separatezza richiesta dall’art. 1341 c.c., rendendo difficoltosa la selezione e la conoscenza delle clausole a contenuto realmente vessatorio, in quanto la norma richiede non solo la sottoscrizione separata, ma anche la scelta di una tecnica redazionale idonea a suscitare l'attenzione del sottoscrittore sul significato delle clausole specificamente approvate (Cass. n. 9492/2012, Cass. n. 24262/2008, Cass. n. 5733/2008, Cass. n. 7748/2007, Cass. n. 4452/2006, Cass. n. 13890/2005, Cass. n. 2719/2005, Cass. n. 18680/2003, Cass. n. 6510/2001, Cass. n. 2849/1998);
- considerato che, venendo al merito, non può essere revocata in dubbio la natura traslativa del leasing oggetto di causa, atteso che il contratto stipulato dalle parti prevedeva, dopo il pagamento dell’ultimo canone locatizio, l’automatico acquisto della proprietà da parte dell’utilizzatore senza il pagamento di alcun prezzo per il riscatto, ciò che comprova come i canoni fossero in parte destinati a compensare il godimento ed in parte destinati a pagare il prezzo di riscatto. Pertanto, correttamente parte attrice richiede la restituzione dei canoni versati, con detrazione del giusto prezzo spettante per il godimento (cfr. art. 1526 c.c. ed art. 72 quater L.F.).
Tanto premesso in linea di diritto, la causa può essere definita sulla base della CTU, svolta con motivazione convincente e pienamente condivisibile, che ha adeguatamente replicato ai rilievi delle parti, dalla quale il Giudicante non ha motivo di discostarsi in quanto frutto di uniter logico ineccepibile e privo di vizi, condotto in modo accurato ed in continua aderenza ai documenti agli atti ed allo stato di fatto analizzato.
Ha infatti spiegato il perito che, tenuto conto dell’effettivo periodo in cui Cerfine ha disposto dei beni in leasing prima della restituzione a Banca Italease e del residuo valore dei beni stessi al momento di tale restituzione, l’equo compenso spettante alla Banca è pari ad € 67.118,45 (cfr. pag. 5 perizia).
Pertanto, avendo parte attrice corrisposto per il godimento la maggior somma di € 82.672,62, la domanda restitutoria formulata da parte attrice stessa è fondata per € 15.554,17.
Ne consegue che la convenuta deve essere condannata a pagare all’attrice tale somma; e sulla cifra capitale vanno conteggiati gli interessi moratori al tasso legale dalla mora pregiudiziale del 4/1/2011 (cfr. allegato 12 fascicolo attoreo) al saldo;
- osservato che,non vi sono motivi per derogare ai principi generali codificati dall’art. 91 c.p.c. in tema di spese di lite, che, liquidate come da dispositivo con riferimento al D.M. n. 55/2014, norma da utilizzare per tutte le liquidazioni successive alla sua entrata in vigore del 3/4/2014 così come previsto dall’art. 28 (cfr. anche la giurisprudenza consolidata di Cass. Sez. Un. nn. 17405-6/2012, Cass. nn. 18473/2012, 18551/2012, 18920/2012, ritenuta costituzionalmente non illegittima da Corte Cost. ord. n. 261/2013, formatasi sotto il vigore del precedente DM n. 140/2012 ma sicuramente applicabile anche al successivo DM 55/2014), sono quindi poste a carico della soccombente convenuta ed a favore della vittoriosa attrice, tenendo a mente il valore medio per ciascuna delle quattro fasi di studio, di introduzione, istruttoria e decisoria; e tenendo altresì a mente che lo scaglione di riferimento è quello relativo al decisum e non già al disputatum (art. 5 comma 1 DM n. 55/2014, nonché Cass. Sez. Un. n. 19014/2007, Cass. n. 3996/2010, Cass. n. 226/2011).
Per gli stessi principi in tema di soccombenza, anche le spese di CTU, già liquidate in corso di causa con il separato decreto di cui a dispositivo, sono definitivamente poste a carico della convenuta.
P.Q.M.
visto l’articolo 702 ter c.p.c.
- condanna Italease s.p.a. a pagare a Fallimento Cerfine € 15.554,17, oltre interessi legali dal 4/1/2011 al saldo;
- condanna Italease s.p.a. a rifondere a Fallimento Cerfine le spese di lite del presente giudizio, che liquida in € 4.835 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso spese forfettarie;
- pone le spese di CTU, già liquidate in corso di causa con separato decreto 27/10/2014, definitivamente a carico di Banca Italease s.p.a.
Reggio Emilia, 30/10/2014.
Il Giudice
dott. Gianluigi Morlini
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