non può essere revocata in dubbio la natura traslativa del leasing oggetto di causa, atteso che il contratto stipulato dalle parti prevedeva, dopo il pagamento dell’ultimo canone locatizio, l’automatico acquisto della proprietà da parte dell’utilizzatore senza il pagamento di alcun prezzo per il riscatto, ciò che comprova come i canoni fossero in parte destinati a compensare il godimento ed in parte destinati a pagare il prezzo di riscatto. Pertanto, correttamente parte attrice richiede la restituzione dei canoni versati, con detrazione del giusto prezzo spettante per il godimento (cfr. art. 1526 c.c. ed art. 72 quater L.F.).