«Tutela dei consumatori – Vendita e garanzie dei beni di consumo – Direttiva 1999/44/CE – Art. 3, nn. 2 e 3 - Sostituzione del bene difettoso come unico rimedio - Bene difettoso già installato dal consumatore - Obbligo per il venditore di rimuovere il bene difettoso e di installare il bene sostitutivo – Sproporzione assoluta – Conseguenze» Nel caso in cui si acquisti un prodotto difettoso, il venditore dovrà rimuoverlo dal luogo in cui è stato installato dal consumatore e sostituirlo. Il venditore sarà altresì obbligato a sostenere le spese inerenti tali operazioni