Se l'imprenditore svolge la sua attività "al nero" e senza partita iva , non ha diritto al risarcimento del danno se la banca negligentemente eleva in suo danno una serie di protesti per assegni scoperti. Con la sentenza numero 7938/12 il Tribunale di Napoli, con decisione assai sorprendente , ha infatti negato la sussistenza del danno per l'imprenditore che svolge irregolarmente la sua attività . Nel corso del giudizio l'attore aveva richiesto il risarcimento per 30.000 euro per danni non patrimoniali , considerando di aver subito danni per una serie di assegni da lui non sottoscritti e pure a lui attribuiti dalla banca , di importo pari ad euro 40.300. Il Tribunale ha accertato che effettivamente gli assegni erano stati protestati ingiustamente e con negligenza. Però poi ha anche evidenziato che la vittima era " gestore di una ditta individuale organizzata in modo artigianale , non iscritta al registro delle imprese e quindi sconosciuta all'erario al quale non versa le imposte dirette e indirette maturate sui corrispettivi delle prestazioni erogate ai committenti, attiva nei settori del trasporto merci per conto terzi e del montaggio di arredi ". In questo caso , secondo il Giudice :" Il discredito nel contesto commerciale di riferimento (...) appare difficilmente configurabile e comunque di consistenza del tutto trascurabile proprio in virtù dell'assoluta informalità delle relazioni di affari, celate al fisco e all'autorità amministrativa preposta al governo di settore (..)". Su queste basi è stato negato il risarcimento , pur condannandosi la banca a provvedere alla cancellazione dei protesti.