Ai fini della sussistenza dell’obbligazione risarcitoria del venditore per i vizi del bene venduto non è necessario provare la sua mala fede, ma è sufficiente che egli non riesca a dimostrare di non aver potuto, senza colpa, averne conoscenza. (Nel caso di specie, l'ignoranza incolpevole non risultava dimostrata, non avendo la parte nemmeno allegato elementi di fatto a sostegno, sicché proprio tale difetto di prova è stato sufficiente a giustificare, sul piano giuridico, la soluzione accolta dal giudice di merito per la responsabilità del venditore per vizi della cosa.)