Ai fini dell'attribuzione della responsabilita' prevista dall'articolo 2051 cod. civ. e' necessaria una relazione tra la cosa in custodia e l'evento dannoso (sent. 10 marzo 2009 n. 5741). Pertanto non è responsabile il Condoinio dell'inconveniente lamentato dai ricorrenti e consistenza nella circostanza che a causa della insufficiente coibentazione del solaio divisorio tra il loro appartamento ed il sottostante portico, nel periodo invernale si verifica una dispersione di calore di tale entita' da provare una differenza di temperatura di oltre 8/9 gradi fra quella rilevabile ad altezza di pavimento e quella ad altezza d'uomo ed ancor piu' a soffitto.