I figli di persona deceduta a seguito di fatto illecito altrui, anche se indipendenti economicamente, hanno diritto al risarcimento del danno patrimoniale per la perdita delle provvidenze aggiuntive che ricevevano dal genitore
Commento a sentenza della Corte di Cassazione n. 1524 del 27.01.2010
Avv. Daniela Conte
di Roma, RM
Letto 291 volte dal 27/01/2010
MASSIMA: Il figlio della vittima, deceduta a seguito di un fatto illecito altrui, maggiorenne ed economicamente indipendente non esclude la configurabilità (e la conseguente risarcibilità) del danno patrimoniale da lui subito per effetto del venir meno delle provvidenze aggiuntive che il genitore gli destinava, posto che la sufficienza dei redditi del figlio esclude l'obbligo giuridico del genitore di incrementarli, ma non il beneficio di un sostegno durevole, prolungato e sponta
MASSIMA: Il figlio della vittima, deceduta a seguito di un fatto illecito altrui, maggiorenne ed economicamente indipendente non esclude la configurabilità (e la conseguente risarcibilità) del danno patrimoniale da lui subito per effetto del venir meno delle provvidenze aggiuntive che il genitore gli destinava, posto che la sufficienza dei redditi del figlio esclude l'obbligo giuridico del genitore di incrementarli, ma non il beneficio di un sostegno durevole, prolungato e spontaneo, sicché la perdita conseguente si risolve in un danno patrimoniale, corrispondente al minor reddito per chi ne sia stato beneficato.
La Corte Suprema di Cassazione, Sezione 3° Civile, con la sentenza in commento torna ad affrontare (a distanza di due anni) la particolare questione della risarcibilità del danno patrimoniale per perdita di provvidenze aggiuntive a favore dei figli di persone decedute a seguito di fatto illecito altrui.
La fattispecie oggetto della sentenza di legittimità è la seguente: il ricorrente aveva citato, dinanzi al Tribunale di Trento, l’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari (APSS) per sentirli condannare al risarcimento dei danni subiti a causa della morte della madre, avvenuta a seguito di intervento chirurgico.
Il Tribunale di Trento accoglieva la domanda e condannava l’Azienda convenuta al risarcimento dei danni.
L’APPS e il ricorrente proponevano appello avverso la sentenza di primo grado, e la Corte d’Appello di Trento riformava parzialmente la decisione del Tribunale, perché confermava la responsabilità in capo ai sanitari, ma riteneva che il ricorrente avesse diritto al risarcimento del solo danno non patrimoniale.
Il ricorrente proponeva allora ricorso per Cassazione.
Gli ermellini, richiamando due precedenti della stessa Sezione 3° - la sentenza n. 24802 del 08.10.2008 e la sentenza n. 11003 del 14.07.2003, nelle quali è espresso il medesimo principio di diritto che ritroviamo nella sentenza di oggi -, sostanzialmente osservano che la circostanza che il figlio (o i figli) di persona deceduta a seguito di fatto illecito altrui (nel caso concreto, un’operazione chirurgica) siano indipendenti economicamente non esclude il loro diritto al risarcimento del danno patrimoniale per la perdita delle provvidenze aggiuntive che ricevevano in vita dal genitore, anche se in modo spontaneo e non in adempimento di un obbligo.
La Suprema Corte spiega, infatti, che “… la sufficienza dei redditi del figlio esclude l'obbligo giuridico del genitore di incrementarli, ma non il beneficio di un sostegno durevole, prolungato e spontaneo, sicché la perdita conseguente si risolve in un danno patrimoniale, corrispondente al minor reddito per chi ne sia stato beneficato…”.
In poche parole, un genitore non ha l’obbligo di incrementare i redditi di un figlio indipendente economicamente, ma se decide – spontaneamente - di sostenerlo e, soprattutto, questo sostegno è costante e prolungato nel tempo, le “provvidenze aggiuntive” diventano una voce di reddito di cui il figlio è beneficiario; pertanto, la perdita di questo sostegno a seguito della morte del genitore per fatto illecito altrui fa insorgere in capo al beneficiario il diritto al risarcimento del danno patrimoniale “corrispondente al minor reddito per chi ne sia stato beneficato”.
La sentenza in commento è interessante per la peculiarità della fattispecie trattata, non comunemente sottoposta all’attenzione dei Giudici.
Roma, 27.01.2010 Avv. Daniela Conte
CONDIVIDI
Commenta questo documento
L'avvocato giusto fa la differenza
Filtra per
Altri 76 articoli dell'avvocato
Daniela Conte
-
Cassazione: non c'è concorso di colpa se il motociclista non ha conseguito la patente A
Letto 830 volte dal 20/07/2012
-
Cassazione: ascensore troppo rumoroso? Si al risarcimento danni
Letto 1008 volte dal 15/12/2011
-
Annuncio inesatto riguardo le dimensioni reali dell'immobile: l'agenzia immobiliare non ha diritto al compenso per la me...
Letto 2224 volte dal 07/12/2011
-
Il congiuge tradito ha diritto al risarcimento anche in caso di separazione consensuale
Letto 4401 volte dal 16/09/2011
-
La caduta nell'autobus per fatto non imputabile al conducente dà diritto all'indennizzo e non al risarcimento
Letto 14838 volte dal 08/03/2011