I genitori rispondono del fatto illecito del figlio minore se non danno la prova liberatoria della loro responsabilità prevista dall’ultimo comma dell’art. 2048 c.c. (Nel caso di specie, il Tribunale di Marsala accertava la responsabilità esclusiva del motociclista tredicenne che investiva parte lesa, procurandogli lesioni, e condannava il genitore a risarcire i danni, liquidati in lire 27.430.000, oltre interessi e rivalutazione, quale genitore esercente la patria potestà sul giovane. Questi eccepiva che il minore stesso aveva ammesso di aver sottratto il motorino senza chiedere il consenso al genitore, ma senza dare alcuna prova liberatoria di non aver potuto impedire il fatto; dunque la Corte lo condannava e ribadiva che l'apprensione furtiva del veicolo già di per sé non esonera dalla propria responsabilità nemmeno il proprietario del veicolo.)