E' risarcibile il danno morale causato dalla indebita iscrizione alla CRIF da parte degli Istituti di Credito
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE - Terza sezione CIVILE - Sentenza n. 3300 del 24.10.2013
Avv. Filomena Chimenti
di Poggibonsi, SI
Letto 1156 volte dal 08/11/2013
In considerazione del contegno della Banca, in relazione all’indebita segnalazione alla CRIF, ai costi che il richiedente ha sostenuto per fare fronte alle pretese della convenuta (compresi anche i costi di mediazione, oltre che alle spese legali sostenute), al patema d’animo che l’intera vicenda ha causato al cliente, la Banca stessa è tenuta al risarcimento dei danni anche morali causati dall'indebito comportamento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Terza sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Riccardo Guida ha pronunciato ex art. 281 sexies CPC, la
seguente:
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1545/2013 promossa da:
(Omissis), con il patrocinio dell’avv. Filomena Chimenti.
ATTRICE
contro
(Omissis) BANK SPA, con il patrocinio dell’avv. (Omissis) e dell’avv.
(Omissis).
CONVENUTA
Oggetto: domanda di risarcimento dei danni.
Conclusioni per l’attore: in citazione: “in via principale: condannare la (Omissis) Bank
S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, responsabile dell’inadempimento del
contratto stipulato con l’odierno Attore e conseguentemente condannare la stessa a risarcire le spese
sostenute forzosamente dall’Attore, da liquidarsi anche in via equitativa, oltre interessi e rivalutazione
monetaria dalla data di notifica dell’atto di citazione; condannare la convenuta (Omissis)
Bank S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore dell’Attore Sig. (Omissis) a titolo di risarcimento dei danni all’immagine per violazione del Codice del Consumo e dei danni morali per derivato stato ansioso-depressivo [..], della somma di Euro 10.000,00 o il più o meno ritenuto di giustizia; condannare la convenuta (Omissis) Bank S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, ad attivarsi al fine di ottenere l’immediata cancellazione del nominativo del Sig. (Omissis) e del suo fideiussore dalla CRIF.”.
Conclusioni per la convenuta: in comparsa di risposta: “nel merito: rigettare tutte le domande attoree.
In via riconvenzionale: accertare l’inadempimento del signor (Omissis) nei confronti di
(Omissis) Bank S.p.A. e, per l’effetto, condannarlo al pagamento del debito residuo dovuto
in relazione al contratto di finanziamento n. 4745099 che ammonta ad € 151,50 oltre interessi al tasso
convenzionale dal dovuto al saldo.”.
FATTO E DIRITTO
Premesso in fatto che:
con atto di citazione ritualmente notificato (Omissis) ha chiesto, a questo Tribunale,
l’accertamento della violazione, da parte della (Omissis) Bank Spa, dei diritti
all’informazione e ad una corretta comunicazione, previsti dagli artt. 2, 5, 6 e 67 sexies Codice del
Consumo, nonché degli obblighi di correttezza e buona fede gravanti sull’istituto bancario, con
conseguente condanna della convenuta al risarcimento dei danni da lui subiti, e, a fondamento della
domanda, ha dedotto che: a seguito della sua richiesta di estinzione anticipata del contratto di
finanziamento inter partes concluso in data 30.01.2007, la Banca gli comunicava, con lettera del
1°.09.2011, che l’importo ancora dovuto a saldo del proprio debito, salvo verifiche contabili, era di
euro 4.134,00; una volta ricevuto il pagamento di tale importo, la Banca continuava ad inviare all’attore
ripetuti solleciti di pagamento di ulteriori e diverse somme, giungendo a segnalare l’esponente alla
CRIF come debitore moroso, con ciò causandogli uno stato ansioso-depressivo;
la Banca, in comparsa di risposta, ha chiesto il rigetto delle domande attoree e,
in via riconvenzionale, la condanna di controparte al pagamento di euro 151,50, sul presupposto che,
effettuate le verifiche contabili del caso, risultava ancora insoluta una rata (di tale importo)
dell’originario finanziamento;
la causa, istruita sulle produzioni documentali delle parti, è stata discussa e decisa all’odierna udienza,
nelle forme dell’art. 281 sexies CPC;
osserva il Tribunale che la domanda è fondata.
Sulla base della documentazione prodotta dalle parti emerge che, dopo il pagamento effettuato
dall’attore per l’estinzione del proprio debito, la Banca gli ha inviato diverse comunicazioni del saldo dovuto tra loro discordanti.
In particolare, nel conteggio riepilogativo del 28.10.2011 è indicato un “residuo da estinzione” di euro 3.738,75, minore della somma di euro 4.134,00 che il cliente aveva già versato, sulla base di un precedente conteggio della stessa Banca.
Tale comunicazione, per quanto qui interessa, assume valenza confessoria, sicché è da escludere che la convenuta vantasse un credito residuo di euro 151,50, importo che invece essa ha poi ripetutamente preteso e che costituisce il presupposto oggettivo dell’indebita segnalazione alla CRIF.
In considerazione del contegno della Banca, la stessa deve essere condannata a pagare all’attore, a
titolo di risarcimento dei danni - in relazione: all’indebita segnalazione di cui sopra; ai costi che il
richiedente ha sostenuto per fare fronte alle pretese della convenuta (costi di mediazione etc.); al
patema d’animo che l’intera vicenda ha causato al cliente; -, una somma che, in via equitativa, si
quantifica, in moneta attuale, in euro 4.000,00, oltre agli interessi legali dalla pronuncia al saldo.
La Banca infine dovrà attivarsi per la cancellazione del nominativo dell’attore dalla CRIF.
L’accoglimento della domanda dell’attore comporta il rigetto della riconvenzionale della convenuta.
Le spese processuali, liquidate in dispositivo ai sensi del DM n. 140/2012, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, visto l’art. 281 sexies CPC, definitivamente pronunciando:
condanna la convenuta a pagare all’attore, a titolo di risarcimento dei danni, euro 4.000,00, oltre agli interessi legali dalla pronuncia al saldo;
la condanna altresì ad attivarsi per la cancellazione del nominativo dell’attore dalla CRIF;
rigetta la domanda riconvenzionale della convenuta;
condanna la convenuta a pagare all’attore le spese processuali che liquida in euro 300,00 a titolo di
spese, euro 2.100,00 a titolo di compenso, oltre all’IVA e al CPA come per legge.
Il Giudice
dott. Riccardo Guida
Firenze, lì 24 Ottobre 2013
CONDIVIDI
Commenta questo documento
L'avvocato giusto fa la differenza
Filtra per
Altri 40 articoli dell'avvocato
Filomena Chimenti
-
Diffida alla pubblicazione immagini di minore
Letto 559 volte dal 26/10/2016
-
Raccomandata diffida assicurazione
Letto 1140 volte dal 26/10/2016
-
Atto di citazione avverso Fastweb
Letto 675 volte dal 25/10/2016
-
Atto di citazione avverso società autonoleggio
Letto 453 volte dal 25/10/2016
-
Atto di citazione avverso operatore telefonico
Letto 11537 volte dal 21/11/2013