Le condizioni del fumus boni iuris e del periculum in mora per la concessione del provvedimento di cui all’articolo 700 c.p.c. sussistono per quella società che, a seguito di recesso da altro operatore telefonico, vede tardare l’attivazione della linea da parte del nuovo gestore telefonico. E’ quanto stabilito dal Tribunale di S. Angelo dei Lombardi con la sentenza 14 giugno 2011, n. 1292 che, oltre ad accogliere il ricorso ex articolo 700 c.p.c. condanna il gestore telefonico ad una somma calcolata per ogni giorno di ritardo nell’allaccio della linea telefonica.