Guasto alla linea telefonica
Tribunale di Termini Imerese sentenza del 26 marzo 2013
Avv. Valeria Ilardo
di Cefalù, PA
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Il ritardo nella riparazione del guasto telefonico determina un inadempimento contrattuale da parte del gestore telefonico nei confronti del utente, che ha diritto al risarcimento dei danni subiti. La richiesta di risaricmento si quantifica sulla base delle condizioni generali di contratto, che prevedono un indennizzo pari alla metà del canone mensile per ogni giorno di ritardo nella riparazione
Il Decidente ha dichiarato che il ritardo nella riparazione del guasto integra un inadempimento contrattuale da parte del gestore telefonico nei confronti del privato, che ha diritto al risarcimento dei danni subiti.
Per quanto concerne la quantificazione dei danni, il Giudice ha assunto come riferimento le condizioni generali di contratto, che prevedono un indennizzo pari alla metà del canone mensile per ogni giorno di ritardo nella riparazione del guasto.
Pertanto, il Tribunale ha condannato il gestore telefonico a pagare al privato una somma di denaro, determinata sulla base dell'indennizzo previsto contrattualmente aumentato in via equitativa.
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