Se a causa di un incidente stradale l'avvocato rimane bloccato per un mese non ha diritto al risarcimento per i potenziali mancati guadagni. E' quanto ha stabilito la Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione con la sentenza 14 novembre 2011, n. 23761. Il caso vedeva un avvocato impossibilitato ad esercitare la propria attività professionale, per oltre 30 giorni, a causa di un sinistro stradale. La sua richiesta di risarcimento del danno patrimoniale futuro da lucro cessante, però, veniva respinta dai giudici del merito in quanto il riconoscimento di quel danno non poteva discendere automaticamente dall'accertata esistenza di un'invalidità temporanea. In particolare, secondo i giudici di secondo grado si doveva escludere un'apprezzabile contrazione della possibilità di lavoro e di guadagno, poiché per i liberi professionisti l'invalidità temporanea può comportare solo un mero differimento temporale dell'esecuzione delle prestazioni.