Spetta all'ANAS impedire la caduta massi anche se non è tenuta a sigillare l'intera scarpata sottostante. E' quanto ha stabilito la Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione, con la sentenza 18 luglio 2011, n. 15720 con la quale si afferma che, se la frana ha avuto origine da un luogo diverso da quello in custodia dell'ANAS, l'evento deve considerarsi imprevedibile.In relazione alle strade aperte al pubblico transito si ritiene che la disciplina di cui all'art. 2051 c.c. sia applicabile in riferimento alle situazioni di pericolo connesse alla struttura o alle pertinenze della strada, essendo configurabile il caso fortuito in relazione a quelle situazioni provocate dagli stessi utenti, ovvero da una repentina e non specificamente prevedibile alterazione dello stato della cosa che, nonostante l'attività di controllo e la diligenza impiegata allo scopo di garantire un intervento tempestivo, non possa essere rimossa o segnalata, per difetto del tempo strettamente necessario a provvedere.