Il fornitore di servizio essenziale che operi quale monopolista legale è obbligato alla stipulazione del contratto di fornitura, ma nella fase di esecuzione del contratto può legittimamente opporre all'utente moroso l'eccezione di inadempimento, procedendo alla sospensione della fornitura e al distacco del contatore, a meno che - riconoscendo propri errati conteggi - non abbia di fatto rinunciato ad avvalersi della clausola "solve et repete" e dell'eccezione di inadempimento.