Somministrazione di energia elettrica e sospensione del relativo servizio essenziale
Sentenza Cass. civ. Sez. III, 14/09/2010, n. 19516
Avv. Massimiliano Solinas
di Genova, GE
Letto 2647 volte dal 08/11/2010
Il fornitore di servizio essenziale che operi quale monopolista legale è obbligato alla stipulazione del contratto di fornitura, ma nella fase di esecuzione del contratto può legittimamente opporre all'utente moroso l'eccezione di inadempimento, procedendo alla sospensione della fornitura e al distacco del contatore, a meno che - riconoscendo propri errati conteggi - non abbia di fatto rinunciato ad avvalersi della clausola "solve et repete" e dell'eccezione di inadempimento.
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