Con un’ulteriore ed interessante decisione la sentenza 19154 del 6 novembre 2012 la Suprema Corte ha ritenuto obbligato un comune al risarcimento dei danni patiti da un pedone che era caduto nella buca durante la festa nella piazza del paese. Con la sentenza in questione gli ermellini hanno ritenuto valide le determinazione dei giudici di merito che avevano condannato il Comune al risarcimento dei danni causati a un bambino che era caduto a causa di una profonda buca determinata dalla pessima manutenzione della piazza, durante i festeggiamenti per il Capodanno. I giudici della terza sezione civile hanno precisato in tal senso che «la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia (articolo 2051 Cc) prescinde dall'accertamento del carattere colposo dell'attività o del comportamento del custode (in questo caso il Comune, nda) e presenta una natura oggettiva, necessitando del mero rapporto eziologico tra la cosa e l'evento verificatosi». In tal senso, i giudici del Palazzaccio hanno ribadito che la verifica di tale responsabilità prescinde anche dall'accertamento della pericolosità della cosa e sussiste in relazione a tutti i danni cagionati, eccettuato il caso di evento fortuito. «Evento che si verifica nei seguenti casi: quando il dissesto si manifesta in modo del tutto improvviso e imprevedibile, per cui l'attività di controllo e la diligenza dell'ente non garantiscono un tempestivo intervento oppure quando il danneggiato sia stato particolarmente disattento e imprudente». Per tali ragioni, in tutti gli altri casi, sussiste sempre la responsabilità dell'ente proprietario o concessionario del bene demaniale che, in quanto custode, è obbligato a sorvegliarlo, modificarne le condizioni di fruibilità ed evitare che altri possano apportare cambiamenti. da futuratv.it