Risarcimento danni da cane randagio
Giudice di Pace di Gragnano - Sentenza 11 gennaio 2011: risarcimento danni da cane randagio
Avv. Milena Patania
di Catania, CT
Letto 3355 volte dal 03/05/2011
Dopo avere ribadito che in tema di risarcimento danni provocati da cani randagi, la legittimazione passiva spetta alla locale azienda sanitaria locale e non al Comune poiché “il controllo del randagismo è affidato ai servizi veterinari delle Asl, mentre ai Comuni la costruzione, sistemazione e gestione dei canili”, il Giudice di Pace di Gragnano ha condannato l'ASL di Napoli a risarcire i danni subiti dall'attrice per l'aggressione subita da un cane randagio.
Nel caso di specie il Giudice ha rilevato che "Il teste escusso di cui questo giudice non ha ragione di dubitare, attesa l’indifferenza alla lite, ha reso una deposizione chiara e lineare, in quanto ha confermato l’evento descritto in citazione e che cioè la sig.ra veniva aggredita da un cane meticcio di piccola taglia, che staccattosi da un gruppo di cani randagi di cui faceva parte e senza collare, la azzannava alla gamba sinistra, procurandole una ferita lacera contusa come da referto in atti. Nessuna responsabilità è emersa a carico dell’istante sussistendo invece la responsabilità della convenuta ASL nella produzione dell’evento dannoso, scaturente dal comportamento omissivo tenuto dalla stessa, con conseguente obbligo al risarcimento del danno".
Interessante il passaggio sulla quantificazione dei danni.
"Sull’entità delle lesioni subite dall’attrice, ritiene questo giudicante che, siccome non è stata espletata consulenza medica d’ufficio, attesa la lievità delle stesse che non hanno comportato postumi rilevanti, le stesse andranno quantificate in via equitativa dal giudice, facendo riferimento in mancanza di normativa ad hoc, alle tabelle di liquidazione di cui alla legge n.57/01, in materia di r.c.a, per analogia. Infatti in considerazione di tutto quanto sopra ed alla luce della documentazione in atti, si riconosce all’istante nella misura dello 0,50% il danno biologico, in giorni 10 la durata dell’itp ed in giorni 10 la durata dell’itp al 50%. Pertanto, all’istante va liquidata la complessiva somma di euro 993,08, così specificata: euro 293,08 per danno biologico, in virtù dell’età della danneggiata all’epoca del fatto (49 anni); euro 400,00 per ITT (gg.10 x 40,00); euro 200,00 per ITP (gg.10 x € 20,00), oltre l’importo di euro 100,00 per spese documentate e non, determinato in via equitativa, con gli interessi come per legge dal fatto al soddisfo.
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