La discrezionalità e la conseguente insindacabilità, da parte del giudice ordinario - dei criteri e dei mezzi con cui la stessa realizzi e mantenga un'opera pubblica, trova un limite nell'obbligo di osservare, a tutela dell'incolumità dei cittadini e dell'integrità del loro patrimonio, tutte quelle prescrizioni, di talché quando, dalla loro inosservanza, derivino danni a terzi, l'Ente ne risponde.