Risarcimento da legge Pinto anche al di sotto dei 1.000 euro per anno di ritardo. Lo ammette la Corte di cassazione con la sentenza n. 20689 della Prima sezione civile depositata ieri. La Corte ha così accolto il ricorso presentato dal ministero dell'Economia contro la pronuncia della Corte d'appello di Roma che aveva liquidato in 6.500 euro ciascuno il danno subìto da una pluralità di cittadini interessati da un processo amministrativo iniziato nel 1997 e terminato solo nel 2006. Il ministero si era lamentato del fatto che la Corte d'appello avesse determinato in 1.000 euro per ogni anno di ritardo l'importo da pagare, senza tener conto delle specifiche caratteristiche del procedimento. La Cassazione ha ritenuto fondato il ricorso, ritenendo fondato un valore di 750 euro per anno. Una cifra ben distante da quanto stabilito in più occasioni dalla Corte europea dei diritti dell'uomo che invece si è attestata su importi che oscillano tra i 1.000 e i 1.500 euro. Ma per la Cassazione gli importi liquidati dai giudici italiani a titolo di risarcimento danni per l'eccessiva durata dei processi possono anche essere inferiori a queste cifre «a condizione che le decisioni pertinenti siano coerenti con la tradizione giuridica e con il tenore di vita del paese interessato». Serve così che gli importi non siano irragionevoli. E qui la sentenza fa un passo oltre, stabilendo che comunque non può essere considerata irragionevole «una soglia pari al 45% del risarcimento che la Corte avrebbe attribuito». La conseguenza pratica, anche per evitare contrasti con la Corte dei diritti dell'uomo, è allora quella di tenere ferma una regola generale che fissa in 750 euro l'importo dovuto per ogni anno di ritardo, ma di mitigare poi questo rigore con un innalzamento a 1.000 euro per ogni di ritardo determinatosi dopo i primi tre. La ragione? Va tenuto presente che l'irragionevole durata di un procedimento giudiziario al di là di questo limite moltiplica sensibilmente la gravità del danno. Alla Cassazione pare questo il punto di equilibrio possibile senza che la legge n. 89 del 2001, la legge Pinto, che ha introdotto la risarcibilità del "danno da processo" venga di fatto svuotata di contenuto, oltretutto aprendo un conflitto con i giudici di Strasburgo. Nel caso esaminato, così, determinata in sei anni e quattro mesi la durata non ragionevole del processo amministrativo, sulla base dell'accertamento compiuto dalla Corte d'appello, peraltro non contestato dal ministero dell'Economia, per i giudici della Cassazione va riconosciuto a ciascuno degli interessati un indennizzo che la Cassazione ridetermina in 5mila 600mila euro.