È posto a carico dell’istituto scolastico l’obbligo di vigilare sulla sicurezza e l’incolumità dell’allievo durante l’arco di tempo in cui questi fruisce della prestazione scolastica in tutte le sue espressioni (anche al fine di evitare che l’allievo si procuri un danno a se stesso). Si applica alla fattispecie il regime probatorio di cui all’art.1218 cod. civ., sicché, mentre l’attore deve provare che il danno si è verificato nel corso delle attività scolastiche, sull’altra parte incombe l’onere di dimostrare che l’evento dannoso è stato determinato da causa non imputabile né alla scuola né all’insegnante. Nel caso di specie, la Suprema Corte ha accolto il ricorso presentato nell’interesse di una studentessa morsa alla mano da un cane incustodito e senza museruola nel cortile antistante l’edificio scolastico, mentre si accingeva a uscire da questo al termine delle lezioni. In primo grado veniva rigettata dal Tribunale la domanda di risarcimento del danno per le lesioni subite, avanzata nei confronti del Ministero della Pubblica Istruzione, così come l’appello proposto dalla stessa. In applicazione dell’enunciato principio, però, la Terza sezione civile ha cassato la sentenza impugnata e rinviato, per l’applicazione del principio di diritto, alla Corte di appello di Napoli, in diversa composizione.