«1.2.1. In punto di diritto, deve anzitutto sottolinearsi che l’usucapione costituisce un modo di acquisto a titolo originario dei diritti reali avente portata generale, e che generali sono, soprattutto, le funzioni cui essa assolve, di rendere certa e stabile la proprietà e di favorire, sul piano giuridico, chi occupa un bene e lo rende socialmente utile. Le esigenze, appena indicate, ricorrono in maniera particolarmente intensa nell’ipotesi in esame. L’usucapione dell’immobile occupato illegittimamente dalla p.a. (per scadenza dei termini fissati negli atti finalizzati all’espropriazione), ma senza violenza o clandestinità (cfr. art. 1163 cod. civ.), invero, consente di ricondurre al sistema degli artt. 922 ss. cod. civ. una vicenda fino ad allora connotata da permanente illiceità: l’amministrazione, infatti, diviene proprietaria a titolo originario dell’immobile quale conseguenza del suo possesso protratto ininterrottamente per vent’anni che, altrimenti, proprio in ragione del carattere permanente dell’illecito commesso, comporterebbe l’indefinito protrarsi di una situazione di incertezza, connotata per un verso da un utilizzo sine titulo di un bene ancora privato ma di fatto in mano pubblica, e, per altro verso, dalla possibilità di un’azione di restitutio in pristinum o, alternativamente, di risarcimento del danno perpetuamente esercitabile da parte del soggetto privato (in termini v. T.A.R. Puglia Lecce, sez. I, 8 luglio 2004, n. 4916). Ed è proprio l’avvenuta usucapione ventennale del bene espropriato illegittimamente che la giurisprudenza amministrativa ha costantemente indicato quale limite temporale all’azione di risarcimento del danno esperita dal privato (tra le più recenti, v. T.A.R. Lazio, Roma, sez. II, 14 aprile 2011, n. 3260; T.A.R. Palermo, 1 febbraio 2011, n. 175; T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. III, 21 gennaio 2011, n. 115; T.A.R. Campania, Napoli, sez. V, 15 ottobre 2010 , n. 19648; T.A.R. Sardegna, Cagliari, sez. II, 16 marzo 2010, n. 3035; T.A.R. Sicilia, Palermo, III, 2 settembre 2009, n. 1462). 1.2.2.Tanto esposto sul piano teorico, va rilevato, in punto di fatto, l’avvenuto acquisto per usucapione ventennale delle aree in parola da parte dell’amministrazione comunale resistente. Come emerge dagli atti prodotti e non contestati sul punto, infatti, la particella di cui si controverte è stata occupata e destinata all’esecuzione delle vie De Roberto, Vittorini e altre, sin dal 1988 (cfr. verbale d’immissione in possesso del 29 febbraio 1988), ma, in ogni caso, i relativi lavori risultano effettivamente ultimati il 31 ottobre 1988 (v. il certificato di ultimazione lavori redatto alla predetta data), con radicale trasformazione del fondo. Da ciò discende l’avvenuto decorso del periodo di tempo indicato dall’art. 1158 cod. civ. alla data del 1° novembre 2008, non ostandovi alcun fatto o atto allegato da parte ricorrente idoneo ad interrompere l’eccepita usucapione da parte del Comune resistente. Il compimento dell’usucapione, poi, così specificamente venendo alle questioni risarcitorie, estingue non solo le forme di tutela reale spettanti al proprietario del fondo ma anche quelle obbligatorie tese al ristoro dei danni subiti, poiché retroagendo gli effetti della usucapione, quale acquisto del diritto reale a titolo originario, al momento dell’iniziale esercizio della relazione di fatto con il fondo altrui, viene meno "ab origine" il connotato di illiceità del comportamento dell’amministrazione che occupava "sine titulo" il bene poi usucapito. (cfr. Cass. civile, sez. II, 24 febbraio 2009 , n. 4434). Secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione, d’altronde, tutti i comportamenti tenuti dall’usucapiente rispetto alla cosa posseduta durante il tempo necessario all’acquisto devono considerarsi esercizio della situazione giuridica appunto acquistata in virtù del possesso: ciò è essenziale alle finalità stesse dell’istituto, rivolto ad adeguare la situazione di fatto a quella di diritto, così che il fenomeno della "retroattività degli effetti acquisitivi" si configura come necessaria garanzia del pieno soddisfacimento dell’interesse del quale è stata solo rinviata, allo scadere del termine ventennale, la realizzazione (cfr. Cass. civile, sez. II, 25 marzo 1998, n. 3153)». Daniele Majori – Avvocato Amministrativista in Roma Fonte:www.giustizia-amministrativa.it