La Cassazione Civile, Sezione Sesta, con la Sentenza n. 3740 del 15.02.2013, ha stabilito, relativamente ai giudizi amministrativi pendenti alla data del 16 settembre 2010, la domanda di equa riparazione per irragionevole durata del processo è improponibile, per l’intero danno da ritardo, qualora, nell’ambito del giudizio presupposto, non risulti presentata l’istanza di prelievo. Pertanto con il nuovo testo dell'art. 54, comma 2, del D.L. n. 112/2008, condiziona la proponibilità della domanda di indennizzo, anche per il periodo anteriore, alla presentazione nell'ambito del giudizio presupposto, all'Istanza di Prelievo.