Irragionevole durata del Processo. Diritto di Equa Riparazione nel Processo Amministrativo. La Presentazione dell’Istanza di Prelievo nel Giudizio presupposto. Omissione. Conseguenze.
Cass. Civ. Sez. VI, Sent. n. 3740 del 15.02.2013
Avv. Giuseppe Versace
di Bologna, BO, Italia
Letto 556 volte dal 22/02/2013
La Cassazione Civile, Sezione Sesta, con la Sentenza n. 3740 del 15.02.2013, ha stabilito, relativamente ai giudizi amministrativi pendenti alla data del 16 settembre 2010, la domanda di equa riparazione per irragionevole durata del processo è improponibile, per l’intero danno da ritardo, qualora, nell’ambito del giudizio presupposto, non risulti presentata l’istanza di prelievo. Pertanto con il nuovo testo dell'art. 54, comma 2, del D.L. n. 112/2008, condiziona la proponibilità della domanda di indennizzo, anche per il periodo anteriore, alla presentazione nell'ambito del giudizio presupposto, all'Istanza di Prelievo.
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