.Nel caso in esame, due genitori convenivano in giudizio il Comune di Campobello di Licata, committente, e la ditta appaltatrice dei lavori stradali, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni patiti per la morte del figlio, deceduto a seguito d’incidente stradale in moto. In particolare, i genitori sostenevano che i mezzi approntati dalla ditta appaltatrice al fine di impedire l'accesso dei veicoli nella strada in questione (blocchi di cemento) erano stati, in parte, rimossi e che il Comune non avesse predisposto alcuna segnaletica di pericolo. La Corte di Cassazione, confermando la sentenza d’appello, ha innanzitutto escluso che la fattispecie in esame sia riconducibile alla responsabilità ex art. 2043 c.c. E’, infatti, ormai superato l’orientamento giurisprudenziale che ai fini dell’attribuzione di responsabilità (ponendo un regime estremamente favorevole alla PA) riteneva non sufficiente una colpa generica della PA, ma necessario che il difetto di manutenzione si traducesse in un'insidia, trabocchetto o tranello, cioè un pericolo non visibile, non prevedibile, non controllabile, come tale idoneo a determinare una responsabilità per violazione del principio del neminem ledere di cui all’art. 2043 c.c. “Invero, la Corte d'Appello ha correttamente ritenuto ed affermato la responsabilità per custodia (ai sensi dell’art. 2051 c.c.) del Comune, accanto a quella dell'impresa, atteso che le misure apprestate dall'impresa per evitare danni a terzi erano del tutto insufficienti, incombendo sulla medesima l'obbligo di curare che lo sbarramento fosse completo ed impedisse, realmente, l'ingresso a mezzi e persone e spettando al Comune il compito di controllo sull'effettivo adempimento di tale obbligo. La responsabilità ex art. 2051 c.c. integra una vera e propria ipotesi di responsabilità oggettiva, che trova piena giustificazione nei poteri che la particolare relazione con la cosa attribuisce al custode, responsabilità esclusa solamente dal caso fortuito, ovvero da elemento esterno recante i caratteri di inevitabilità ed imprevedibilità. Peraltro, l'affidamento della manutenzione stradale in appalto alle singole imprese non esclude la sorveglianza ed il controllo da parte del Comune con esclusiva responsabilità dell'impresa appaltatrice. Infatti, il contratto d'appalto per la manutenzione delle strade costituisce soltanto lo strumento tecnico - giuridico per la realizzazione in concreto del compito istituzionale del Comune di provvedere alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade di sua proprietà. Pertanto, nel caso in cui non vi sia stato, come nel caso di specie, il totale (ma soltanto parziale) trasferimento all’appaltatore del potere di fatto sulla res, l'ente proprietario continua a rispondere come custode, atteso che deve continuare ad esercitare sull'opera l'opportuna vigilanza e i necessari controlli. Quanto al concorso colposo del danneggiato ex art. 1227 comma 1 c.c., il giudice d’appello ha correttamente riconosciuto un apporto concorsuale nella causazione dell'evento del comportamento colposo del danneggiato, affermando che “doveva, pertanto, ritenersi imprudente il comportamento della vittima la quale, certamente non esperta per la giovane età, in situazione di completa oscurità si era avventurata su un tratto di strada che, per la presenza dei massi suddetti, poteva ragionevolmente ritenersi non ancora aperta al traffico, a velocità sicuramente non adeguata allo stato dei luoghi”. L’apporto del danneggiato non è stato tale, però, da far venir meno la corresponsabilità ex art. 2051 c.c. dell'impresa e del Comune, in quanto non è stato idoneo ad interrompere tout court il nesso causale tra il comportamento omissivo colposo dell'ente pubblico e l'evento dannoso. In ultimo, la Cassazione esclude che in materia sia applicabile l’art. 2050 c.c. Infatti, “vanno ricondotti al campo applicativo dell'art. 2050 c.c. i danni cagionati da chi utilizza la cosa e all'alveo dell'art. 2051 c.c. i danni cagionati dalla cosa in quanto tale (per effetto cioè delle potenzialità pericolose intrinseche o degli agenti dannosi insiti in essa); ai fini dell'applicabilità dell'art. 2050 c.c., l'utilizzo improprio della cosa avviene ad opera dell'autore dell'illecito, mentre ai fini dell'applicabilità dell'art. 2051 c.c. la res viene utilizzata dalla vittima dell'illecito”. (Altalex, 1° marzo 2013. Nota di Giuseppina Mattiello)