il gestore della strada pubblica, in virtù del principio del neminem laedere, è tenuto a far sì che il bene demaniale non presenti una situazione di pericolo occulto per l’utente, dando luogo al c.d. trabocchetto o insidia stradale. L'insidia stradale, d'altronde, intesa come pericolo occulto, non visibile e non prevedibile, non integra una regola sostanziale, cioè un'autonoma figura di illecito, ma è solo una figura sintomatica del comportamento colposo dell'ente gestore della strada pubblica. La norma di riferimento rimane quindi sempre l'art. 2043 c.c., e la colpa dell'ente gestore consiste nell'aver creato un affidamento nell'utente della strada o delle sue pertinenze, sulla non pericolosità della stessa. (Contrariamente a quanto è invece nella fattispecie accaduto al ricorrente, ove il guard-rail, tenuto in cattivo stato di manutenzione, a seguito dell'urto della sua autovettura, che sbandava nel percorrere una rotonda, era penetrato come una lama nell'autovettura stessa tranciando entrambe le gambe del guidatore allora diciannovenne.)