La responsabilità ex art. 2051 c.c. per i danni cagionati da cose in custodia, configurabile anche nell’ipotesi di beni demaniali in effettiva custodia della P.A., ha carattere oggettivo, e, perché tale responsabilità possa configurarsi in concreto, è sufficiente che sussista il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno arrecato, senza che rilevi al riguardo la condotta del custode. Riferimenti normativi: art. 2051 c.c. Fonte: Massimario.it - 43/2012. ANAS, acquaplaning, asfalto viscido, beni demaniali, custodia, responsabilità