In materia di equa riparazione del danno subito per l'indebito protrarsi dei procedimenti civili richiesto nel procedimento previsto dalla c.d. "Legge Pinto", il medesimo danno di carattere non patrimoniale è esistente "in re ipsa" , per il solo dato oggettivo del ritardo, ovvero per la semplice pendenza del procedimento. Per tale voce di danno morale viene riconosciuto un importo equitativamente determinato in Euro 750,00 per ogni anno di ritardo.