Esistenza in re ipsa del danno conseguente al ritardo del Processo
decreto Corte d'Appello di Torino 19/1/2011
Avv. Massimiliano Solinas
di Genova, GE
Letto 1604 volte dal 11/07/2011
In materia di equa riparazione del danno subito per l'indebito protrarsi dei procedimenti civili richiesto nel procedimento previsto dalla c.d. "Legge Pinto", il medesimo danno di carattere non patrimoniale è esistente "in re ipsa" , per il solo dato oggettivo del ritardo, ovvero per la semplice pendenza del procedimento. Per tale voce di danno morale viene riconosciuto un importo equitativamente determinato in Euro 750,00 per ogni anno di ritardo.
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