L’articolo 15 del D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 111 è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo nella parte in cui fissa, in relazione alla responsabilità per danni alla persone, il limite all’obbligo di ristoro dei danni indicato dalla Convenzione internazionale relativa al contratto di viaggio (CCV), firmata a Bruxelles il 23 aprile 1970, ratificata con la legge 27 dicembre 1977, n. 1084. E’ quanto stabilito dalla Corte Costituzionale con la sentenza 30 marzo 2012, n. 75 nella quale, in definitiva, viene bocciata, limitatamente alla questione sollevata, l’attuazione della direttiva n. 90/314/CEE concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti tutto compreso.