E’ risarcibile, in virtù del combinato disposto dagli art. 2059 c.c. e 32 della Cost., il danno non patrimoniale da vacanza rovinata, consistente nel pregiudizio conseguente alla lesione dell’interesse del turista di godere pienamente del viaggio organizzato come occasione di piacere e di riposo, tanto più grave ove si tratti di viaggio di nozze e come tale di occasione irripetibile. Così ha deciso il Tribunale di Reggio Emilia nella sentenza in commento, in linea con i precedenti arresti della giurisprudenza di legittimità in materia.