Se il turista riesce a godere della vacanza, nonostante disservizi o disguidi, non ha diritto alla risoluzione del contratto ed al rimborso del prezzo del viaggio acquistato. Il caso vede un turista acquistare un pacchetto viaggio, per due persone, presso un villaggio turistico alle Maldive. La permanenza sull'isola viene disturbata da rumori conseguenti a lavori di ristrutturazione ed ampliamento del Resort, che non permettono un completo godimento della vacanza. Secondo il Tribunale di Arezzo la risoluzione del contratto per inadempimento e la conseguente restituzione del prezzo, ex art. 1455 c.c., può essere legittimamente pronunciata, in favore di uno dei contraenti, solo qualora l’inadempimento, posto in essere dall’altro contraente, sia di non scarsa importanza. Il rimborso del prezzo del viaggio acquistato può scaturire esclusivamente da un inadempimento che si concreti nel mancato totale godimento della vacanza; ma non assolutamente nel caso in cui il turista abbia comunque potuto godere della vacanza, sia pure disturbata.