Responsabilità del tour operator per viaggio di nozze rovinato
Tribunale Civile di Reggio Emilia, sentenza n. 279 del 13/02/2013
Avv. Michele Livani
di Roma, RM
Letto 366 volte dal 12/03/2013
In virtù del combinato disposto di cui agli artt. 2059 c.c. e 32 della Cost., è pienamente ristorabile il danno non patrimoniale da vacanza rovinata, consistente nel pregiudizio conseguente alla lesione dell’interesse del turista di godere pienamente del viaggio organizzato come occasione di piacere e di riposo, tanto più grave ove si tratti di viaggio di nozze e come tale di occasione irripetibile. Tanto ha sostenuto il Tribunale di Reggio Emilia, nella sentenza indicata, uniformandosi alle precedenti pronunzie della giurisprudenza di legittimità espressasi in materia. Nel caso de quo, l’attore aveva acquistato un pacchetto turistico per il viaggio di nozze. Nel viaggio aereo di andata, dopo la consegna al check in per l’imbarco, il bagaglio veniva smarrito e mai più rinvenuto, sicché l’attore era stato costretto ad acquistare alcuni beni di prima necessità. Pertanto, agiva in giudizio per la condanna al risarcimento nei confronti del vettore del danno patrimoniale corrispondente al valore degli oggetti contenuti nel bagaglio smarrito (entro il massimale stabilito dalla convenzione di Montreal del 28.5.1999 di € 1.170,83); nei confronti dell’assicurazione del danno patrimoniale derivante dalla differenza tra il valore del bagaglio smarrito e quanto risarcito dal vettore; e, infine, nei confronti del vettore e del tour operator in solido tra loro del danno patrimoniale derivante dalle spese sostenute per l’acquisto di beni di prima necessità, nonché del danno non patrimoniale da c.d. “vacanza rovinata”. Il giudice, con riferimento all’esame testimoniale, ha colto l’occasione per ribadire un noto principio processuale, ovvero che “L’eccezione di incapacità a testimoniare sollevata prima della deposizione del teste, laddove non seguita dalla successiva eccezione di nullità della deposizione dopo l’assunzione del teste, comporta la sanatoria ex art. 157 comma 2 c.p.c. per acquiescenza della pretesa nullità, sul presupposto che il divieto di cui all’artt. 246 c.p.c. è dettato nell’esclusivo interesse delle parti; e che la sanatoria opera anche laddove la preventiva eccezione di incapacità a testimoniare non sia seguita dalla successiva eccezione di nullità della deposizione, poiché la prima non è comprensiva della seconda”. In merito al risarcimento, il Tribunale ha condannato il vettore a risarcire il danno patrimoniale entro il limite del massimale, e l’assicurazione a risarcire il danno differenziale. Mentre non ha riconosciuto nulla per il danno patrimoniale emergente richiesto per le spese sostenute per l’acquisto degli oggetti smarriti, posto che altrimenti si sarebbe verificata un’indebita duplicazione risarcitoria, poiché il danno subito è già stato risarcito con riferimento al valore dei beni smarriti. Sia il vettore che il tour operator sono stati inoltre condannati a risarcire all’attore il danno non patrimoniale da “vacanza rovinata” considerato che, anche dopo la riparametrazione dei confini del danno non patrimoniale operata dalle Sezioni Unite (sentenze n. 26972-5/2008), la Suprema Corte ha ribadito la configurabilità ontologica del danno non patrimoniale da vacanza rovinata, di particolare gravità nel caso di viaggio di nozze (ex plurimis Cass. n. 7256/2012). La Corte ha precisato inoltre che il turista-consumatore ha diritto al risarcimento del danno non patrimoniale da parte dell’organizzatore o dal venditore, anche se la responsabilità sia ascrivibile ad altri prestatori di servizi.
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