Danno da vacanza rovinata: ultimissima pronuncia
Corte di Cassazione - Sezione Terza Civile, Sentenza 11 maggio 2012, n.7256
Avv. Angelo Forte
di Modugno, BA
Letto 624 volte dal 01/07/2012
la Corte ha chiarito che: 1. quando non vengono in rilievo lesioni all’integrità psicofisica tutelata dall’articolo 32 della Costituzione, la risarcibilità del danno non patrimoniale trova il fondamento nella cosiddetta “vacanza rovinata”, nella legge e nella giurisprudenza della Corte di Giustizia europea. “In effetti, la legislazione di settore concernente i pacchetti turistici, emanata in attuazione della normativa comunitaria di tutela del consumatore, come interpretata dalla Corte di Giustizia CE, ha reso rilevante l’interesse del turista al pieno godimento del viaggio organizzato, come occasione di piacere o riposo, prevedendo il risarcimento dei pregiudizi non patrimoniali subiti per effetto dell’inadempimento contrattuale”; 2. “in riferimento al diritto alla vacanza contrattualmente pattuita, la necessità della gravità della lesione dell’interesse e il superamento di una soglia minima di tollerabilità, trova fondamento nella sempre più accentuata valorizzazione della regola di correttezza e buona fede oggettiva, cioè della reciproca lealtà di condotta che accompagna il contratto in ogni sua fase; regola specificativa degli inderogabili doveri di solidarietà, di cui all’art. 2 della Costituzione, e la cui violazione può essere indice rilevatore dell’abuso del diritto, nella elaborazione teorica e giurisprudenziale. La richiesta di risarcimento di danni non patrimoniali per disagi e fastidi da qualificarsi minimi, avuto presente la causa in concreto del contratto, contrasterebbe con i principi di correttezza e buona fede e di contemperamento dei contrapposti interessi contrattualmente pattuiti, e costituirebbe un abuso, in danno del debitore, della tutela accordata al consumatore/creditore. In mancanza di delimitazioni normative, spetta al giudice di merito individuare il superamento o meno di tale soglia, emergente dal complessivo assetto contrattuale e considerando l’autonoma valutabilità dell’interesse allo svago e riposo rispetto al danno patrimoniale subito, atteso che il primo, a seconda del peso della prestazione contrattuale non adempiuta, può ben superare il secondo. (da filodiritto)
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