Nel caso di vacanza rovinata il danno non patrimoniale è risarcibile grazie alla raggiunta prova dell’inadempimento contrattuale che esaurisce in sé la prova del verificarsi del danno. In effetti, la legislazione di settore concernente i “pacchetti turistici”, emanata in attuazione della normativa comunitaria di tutela del consumatore, ha reso rilevante l'interesse del turista al pieno godimento del viaggio organizzato, come occasione di piacere o riposo, prevedendo il risarcimento dei pregiudizi non patrimoniali (disagio psicofisico che si accompagna alla mancata realizzazione in tutto o in parte della vacanza programmata) subiti per effetto dell'inadempimento contrattuale, senza quindi necessità di ulteriori prove sui disagi sopportati dal turista a causa dell'inadempimento contrattuale.