La Corte ha ricordato alcune precedenti decisioni in cui aveva divenuto la legittimità di tale danno non patrimoniale. " La Corte ha individuato il fondamento, "non nella generale previsione dell'art. 2 della Costituzione, ma, proprio, nella cosiddetta vacanza rovinata, così come legislativamente disciplinata, Corte di Cassazione del 4 marzo 2010, n. 5189. Da ultimo la Cassazione il 20 marzo 2012, co Sentenza n. 4372 ha cassato una decisione che lo aveva negato, affermando che la risarcibilità di tale danno "è prevista dalla Legge, oltre che costantemente predicata dalla Giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea".