Lo ha stabilito la Corte di cassazione con la sentenza n. 6907/2012. Secondo i giudici, infatti, con riferimento al danno dovuto al fermo dell’auto “è possibile la liquidazione equitativa … anche in assenza di prova specifica, rilevando a tal fine la sola circostanza che il danneggiato sia stato privato del veicolo per un certo tempo, anche a prescindere dall’uso effettivo a cui esso era destinato”. Del resto, “l’autoveicolo, è di fatto, anche durante la sosta forzata, fonte di spesa (tassa di circolazione, premio di assicurazione) comunque sopportata dal proprietario, ed è altresì soggetto a un naturale deprezzamento di valore».