La Terza Sezione Civile ha affermato che, in ipotesi di fatto illecito costituito dall’uccisione del congiunto, con riguardo a soggetti estranei all’ambito del ristretto nucleo familiare (quali i nonni, i nipoti, il genero, o la nuora), perché possano ritenersi risarcibili il danno non patrimoniale per lesione del rapporto parentale, nonché il danno patrimoniale correlato al venir meno di prestazioni in denaro o di altre provvidenze comportanti un'utilità economica, spontaneamente erogate in vita dal parente deceduto, è necessario che preesistesse tra i congiunti una situazione di effettiva convivenza