Il danno non patrimoniale da reato può essere liquidato mediante lo strumento dell’equità calibrata. Poiché il criterio equitativo si offre a soluzioni risarcitorie disparate, il Giudice, a fronte della singola fattispecie concreta, deve avere contezza dei precedenti giurisprudenziali, riferiti alle singole patologie di danno non patrimoniale portate all’esame dei magistrati; e, sulla base di questi precedenti giurisprudenziali, secondo una sorta di ideale scala di valori, deve “procedere a una modulazione proporzionale, ma sempre in senso equitativo del danno”.