Nel caso di morte immediata o intervenuta a breve distanza dall’evento lesivo, non può essere invocata la tutela risarcitoria del danno biologico e del danno morale in favore della vittima. Mentre nel caso in cui la vittima sopravviva per un tempo apprezzabile, ed abbia avuto consapevolezza della progressiva perdita delle speranze di vita, questa sofferenza psichica deve essere risarcita come danno morale nella sua ampia accezione, anche nel caso che l’illecito configuri reato. Lo stesso danno parentale, nello specifico, rientra nell’ambito del danno morale, ma non può essere chiesto due volte come danno morale iure proprio e come danno non patrimoniale per la perdita parentale.