La Corte di Cassazione, della Sezione Terza in data 22.02.2012, ha negato il risarcimento dei danni non patrimoniali ai nipoti di una Nonna morta in un incidente stradale, rilevando che "affinchè possa essere configurato il diritto al risarcimento del danno non patrimoniale da lesione del rapporto parentale per la morte della Nonna o del nipote militano: la posizione dei nonni nell'ordinamento giuridico, il bilanciamento tra l'esigenza di evitare il pericolo di una dilatazione ingiustificata dei soggetti danneggiati secondari e la necessità di dare rilievo all'esplicarsi dei diritti della personalità nelle formazioni sociali e, quindi, nella famiglia dei conviventi, come proiezione dinamica della personalità dell'individuo". Pertanto la Suprema Corte di Cassazione dice che non è possibile riconoscere i danni morali a nipoti o ai nonni perchè con questo danno si intendono risarcire "soggetti legati da un vincolo parentale stretto, la cui estinzione lede il diritto all'intangibilità della sfera degli affetti reciproci e della scambievole solidarietà che connota la vita familiare nucleare".