No al danno esistenziale anche nel caso di illecito con risvolti penali
Cass. Civ., Sez. Terza, Sentenza del 8 gennaio 2013, n. 194
Avv. Michele Spadaro
di Milano, MI
Letto 177 volte dal 21/04/2013
Cass. Civ., Sez. Terza, Sentenza del 8 gennaio 2013, n. 194 Il danno esistenziale non può essere liquidato nemmeno in presenza di una condanna penale a carico del danneggiante. Il caso vedeva un commerciante fare causa ad un funzionario del comune per una illegittima revoca della licenza, situazione, quest'ultima, che aveva creato in capo al commerciante stesso alcuni problemi, anche di natura esistenziale, con la propria famiglia.
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